Art. 16 
 
Misure urgenti per l'anticipo di spese  nell'anno  corrente,  nonche'
  per la finanza regionale e il riparto  del  Fondo  di  solidarieta'
  comunale 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 1.300  milioni  di
euro nell'anno 2021. 
  2. Le risorse destinate nell'anno 2021 al contratto di programma di
Ferrovie dello Stato italiane Spa, ai sensi dell'articolo 1, commi 95
e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di  200
milioni di euro. 
  3. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle
capitanerie di porto, l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementata
di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 
  ((3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la  capacita'
amministrativa delle pubbliche  amministrazioni,  le  amministrazioni
titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi le  regioni  e  gli
enti locali, possono utilizzare  le  graduatorie  ancora  vigenti  di
concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi  anche
da altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse
nel limite delle assunzioni effettuabili  ai  sensi  della  normativa
assunzionale vigente.)) 
  4. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle
finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per  gli
anni 2022 e successivi e' attribuito alla  regione  per  l'anno  2021
l'importo di 66,6 milioni di euro, a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  da
destinare alla compensazione degli  svantaggi  strutturali  derivanti
dalla condizione di insularita'. 
  5.  In  attuazione  dell'accordo  sottoscritto  tra   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e il Presidente  della  regione  Friuli
Venezia Giulia in materia di finanza pubblica per  gli  anni  2022  e
successivi, e' attribuito alla regione per l'anno 2021  l'importo  di
66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui  all'articolo  1,
comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto  importo
puo' essere compensato con il contributo alla  finanza  pubblica  per
l'anno 2021. 
  6. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle
finanze e la ((Regione siciliana)) in materia di finanza pubblica per
gli anni 2022 e successivi per l'anno 2021 e' attribuito alla regione
l'importo di 66,8 milioni di euro, a  valere  sulle  risorse  di  cui
dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle
finanze, la regione ((Trentino-Alto Adige)) e  le  province  autonome
((di Trento e di Bolzano)) in materia di  finanza  pubblica  per  gli
anni 2022 e successivi, la  somma  spettante,  a  titolo  definitivo,
((alle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento  alle
entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con  vincita  in
denaro di natura non tributaria per  gli  anni  antecedenti  all'anno
2022 e' pari a 90 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento
e a 100 milioni di euro per  la  provincia  autonoma  di  Bolzano  da
attribuire nell'anno 2021.)) 
  8. L'attribuzione delle risorse di  cui  ai  commi  da  4  a  7  e'
subordinata   all'effettiva   sottoscrizione   degli   Accordi    ivi
richiamati. 
  ((8-bis. Al fine di accompagnare  il  processo  di  efficientamento
della riscossione delle entrate  proprie,  ai  comuni  della  Regione
siciliana e' destinato un contributo di natura corrente,  nel  limite
complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.)) 
  ((8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono  raggruppati  in  fasce
sulla base del  rapporto  tra  le  previsioni  definitive  del  Fondo
crediti di  dubbia  esigibilita'  di  parte  corrente  e  le  entrate
correnti  dell'esercizio  finanziario  2019,  assegnando  a  ciascuna
fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al  comma
8-bis: a) 10 per cento alla fascia comprendente i comuni per i  quali
il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per  cento;  b)  20  per
cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il  rapporto  sia
compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento; c) 65 per cento  alla  fascia
comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre  il  9,6  per
cento; d) 5 per cento  alla  fascia  comprendente  i  comuni  che  si
trovano in condizione di dissesto  finanziario,  o  che  hanno  fatto
ricorso alla procedura prevista dall'articolo 243-bis del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non rientrano nelle ipotesi  di
cui alle lettere da a) a c),  e  individuando,  all'interno  di  ogni
singola  fascia,  il  contributo  spettante  a  ciascun   comune   in
proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre  2019,  al
netto dei contributi di cui  all'articolo  52  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, e di cui all'articolo 38  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58. 
  8-quater. Il contributo di cui al comma 8-ter,  da  destinare  alla
riduzione del disavanzo, e' ripartito entro cinque giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il  Ministero
dell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  sulla  base  dei  rendiconti  2019
inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche
su dati di preconsuntivo, e non puo' essere superiore al disavanzo di
amministrazione al 31 dicembre  2019.  A  seguito  dell'utilizzo  del
contributo,   l'eventuale   maggiore   ripiano   del   disavanzo   di
amministrazione,  applicato  al  primo  esercizio  del  bilancio   di
previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, puo'  non
essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. 
  8-quinquies. Ai comuni sede di capoluogo  di  citta'  metropolitana
con disavanzo pro capite superiore a  euro  700  e'  riconosciuto  un
contributo complessivo di 150  milioni  di  euro  nell'anno  2021  da
ripartire in proporzione all'entita' del predetto disavanzo, al netto
dei  contributi  assegnati  nel  2021  di  cui  all'articolo  53  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al  comma  775  dell'articolo  1
della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,   all'articolo   52   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,  e  all'articolo  38,  comma
1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini del calcolo
del  disavanzo  pro  capite,  si  fa  riferimento  al  disavanzo   di
amministrazione  risultante  dai  rendiconti   2020   o   dall'ultimo
rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP), anche sulla base di dati di preconsuntivo,  ridotto
dei  contributi  di  cui  al   periodo   precedente   assegnati   per
l'annualita'  2021.  Il  contributo  di  cui  al  primo  periodo,  da
destinare alla riduzione del disavanzo,  e'  ripartito  entro  cinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto
con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. A seguito  dell'utilizzo
del  contributo,  l'eventuale  maggiore  ripiano  del  disavanzo   di
amministrazione,  applicato  al  primo  esercizio  del  bilancio   di
previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, puo'  non
essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. 
  8-sexies. Il contributo di cui ai  commi  8-bis  e  8-quinquies  e'
iscritto in bilancio anche nel corso dell'esercizio o della  gestione
provvisoria.  Le  relative  variazioni  di  bilancio  possono  essere
deliberate sino al 31 dicembre 2021,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 175, comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  8-septies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze e' istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione
di 600 milioni di euro quale contributo statale a  titolo  definitivo
alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza  rappresentate
dalle  regioni  e  dalle  province  autonome   nell'anno   2021.   Al
finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le
province  autonome,  in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale  al  finanziamento  sanitario   corrente,   secondo   una
ripartizione da definire sulla base di apposita  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  da  adottare  entro  il  31
dicembre 2021. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  provvede
all'erogazione alle regioni e alle province autonome  delle  relative
spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome
a  valere  sul  fondo  di  cui  al  primo  periodo  concorrono   alla
valutazione  dell'equilibrio  finanziario   per   l'anno   2021   dei
rispettivi servizi sanitari. 
  8-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del  decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
luglio 2021, n. 106, si  interpretano  nel  senso  che  le  autonomie
speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato per
gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative vigenti
in  materia  di  compartecipazione  al  finanziamento   della   spesa
sanitaria corrente, nonche' alle  condizioni  di  erogabilita'  delle
somme  ivi  previste.  Il  finanziamento  e'  erogato  per  stati  di
avanzamento delle attivita' secondo  il  cronoprogramma  approvato  e
verificato dal Comitato permanente per  la  verifica  dell'erogazione
dei  livelli  essenziali  di   assistenza.   In   caso   di   mancato
completamento delle attivita' di cui  al  medesimo  articolo  29  nel
termine perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal  Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza, la regione o la provincia autonoma interessata decade dal
diritto al finanziamento per la quota non maturata che,  con  decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, e' riassegnata alle regioni e alle province autonome
che abbiano completato le attivita' di cui allo stesso  articolo  29,
per quota d'accesso al fabbisogno  sanitario  standard  dell'anno  di
riferimento. 
  8-novies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 23 dicembre 2021, trasmettono al Ministero della salute  una
relazione  dettagliata,  attestante  le   prestazioni   assistenziali
destinate  a  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.  Entro  il  31
dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la  coerenza  delle
informazioni contenute nella  predetta  relazione  con  le  attivita'
assistenziali  previste  dalla  normativa  citata,  con   particolare
riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa,  favorito  dal
progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari  regionali
dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   dal    previsto
rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla  base
delle risultanze della verifica operata dal Ministero  della  salute,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  possono
rendere disponibili per i  rispettivi  servizi  sanitari  le  risorse
correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021  previste  dalla
normativa citata, per  tutte  le  attivita'  assistenziali  rese  dai
rispettivi servizi sanitari regionali nel  2021,  prescindendo  dalle
singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di  finanziamento.
Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia  trasmessa  nel
termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata
con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano  assicurano  in  ogni  caso  l'erogazione  delle  prestazioni
assistenziali negli  anni  2021  e  2022  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica.)) 
  9.  Al  fine  di  accelerare  il  completamento  dei  programmi  di
ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di  cui
agli articoli 536 e seguenti ((del codice dell'ordinamento  militare,
di cui al decreto legislativo)) 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2021
e' autorizzata la spesa di  euro  340  milioni.  Il  Ministero  della
difesa provvede alla rimodulazione delle consegne  e  dei  ((relativi
cronoprogrammi.)) 
  10.  In  attuazione  delle  sentenze  del  Consiglio  di  Stato  n.
05854/2021 e n. 05855/ 2021 del 12 agosto 2021,  e'  riconosciuto  ai
comuni ricorrenti un  contributo  del  complessivo  importo  di  euro
62.924.215 da assegnare secondo gli importi indicati nella Tabella  1
allegata al presente decreto. 
  ((10-bis.  Le  somme  dovute  ai  comuni  frontalieri,   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2020
e  2021,  a  titolo  di  compensazione  finanziaria,  possono  essere
impiegate, in ragione  della  grave  crisi  economica  causata  dalla
pandemia e  dal  perdurare  dello  stato  di  emergenza,  dai  comuni
medesimi, in parte corrente nel  limite  massimo  del  50  per  cento
dell'importo annualmente attribuito per le citate annualita'. 
  11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 7, limitatamente a  100
milioni di euro per  l'anno  2021,  9  e  10  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 17. 
  11-bis. Agli oneri  derivanti  dai  commi  7,  limitatamente  a  90
milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis, 8-quinquies e 8-septies, pari
complessivamente a 990 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: 
  a)  quanto  a  310  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma  10,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  b)  quanto  a  380  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  c)  quanto  a  94  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente riduzione del  fondo  di  cui  all'articolo  9-quater,
comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
  d)  quanto  a  116  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  e)  quanto  a  45  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del fondo istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196; 
  f)  quanto  a  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  g)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero.))