((Art. 16 bis 
 
Misure  di  semplificazione  ed  accelerazione  degli  interventi  di
  rifunzionalizzazione degli immobili per  il  soddisfacimento  delle
  esigenze logistiche delle amministrazioni statali 
 
  1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprieta' di  terzi
utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o  in  scadenza
entro il 31 dicembre 2023 e di razionalizzare gli spazi in  uso  alle
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma  222,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso  la  rapida  realizzazione
degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprieta'
statale, da destinare al soddisfacimento  delle  esigenze  allocative
delle medesime amministrazioni statali, in coerenza con le  finalita'
di digitalizzazione e sostenibilita'  ecologica  previste  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia del demanio  convoca  la
conferenza di servizi ai sensi dell'articolo  14-bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, per l'approvazione del progetto di  fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. Nella medesima conferenza di servizi,  da  intendersi  indetta
anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  18  aprile  1994,  n.
383, e' acquisito il parere, da rendere ai  sensi  dell'articolo  215
del citato codice di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50, nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilita' tecnica
ed economica da parte del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
ovvero del comitato tecnico amministrativo presso  il  provveditorato
interregionale per le opere pubbliche competente, cui il progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso  a  cura  dell'Agenzia
del demanio. 
  2. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui al comma
1, predisposto in conformita' a  quanto  previsto  dall'articolo  48,
comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
trasmesso altresi', a cura dell'Agenzia  del  demanio,  all'autorita'
competente ai fini dell'espressione del provvedimento di  valutazione
ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13,
comma 3, e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.  152  del
2006,   e   all'autorita'   preposta   alla    verifica    preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i  termini
di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno  2019,  n.  55.  Gli  esiti  delle  valutazioni  ambientale  e
archeologica sono trasmessi e comunicati dalle  autorita'  competenti
alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi
di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il  dibattito  pubblico,  e'
escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo  24-bis
del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  3. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi approva
il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e  tiene  luogo  dei
pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni necessari ai fini della
localizzazione   dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e  compensative.  La  determinazione
conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine  urbanistico  ed
edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma in ordine
alla  localizzazione  dell'opera,  ha  effetto  di   variante   degli
strumenti  urbanistici  vigenti  e  comprende  il  parere  reso   dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal  comitato  tecnico
amministrativo di cui all'articolo 215 del codice di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il  provvedimento  di  valutazione
ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione  del
progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
sensi dell'articolo  10  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni
agli interessati di cui all'articolo  14,  comma  5,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase  partecipativa  di  cui
all'articolo 11 del medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001.  Gli  enti  locali
provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree
interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
dell'opera. 
  4.  In  deroga  all'articolo  27  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  la  verifica  del   progetto
definitivo e del progetto esecutivo condotta ai  sensi  dell'articolo
26, comma 6, del medesimo codice  accerta,  altresi',  l'ottemperanza
alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica, a  quelle  impartite  in  sede  di
valutazione ambientale e archeologica nonche' a quelle  eventualmente
impartite all'esito della procedura di cui all'articolo 14- quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito  della  verifica  di
cui  al  comma  4,  l'Agenzia  del   demanio   procede   direttamente
all'approvazione  del  progetto  definitivo   ovvero   del   progetto
esecutivo. 
  6. L'Agenzia del demanio puo' procedere  all'affidamento  congiunto
della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla
base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica. L'affidamento
avviene mediante acquisizione del  progetto  definitivo  in  sede  di
offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto  i
successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle  opere  e
il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa  al  prezzo  indica
distintamente  il  corrispettivo   richiesto   per   i   livelli   di
progettazione affidati e per  l'esecuzione  dei  lavori.  Laddove  si
rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio  puo'
indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione  del
progetto definitivo e alla stessa e'  chiamato  a  partecipare  anche
l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad  adeguare
il progetto alle eventuali prescrizioni conseguenti ai pareri resi in
sede di conferenza di servizi. 
  7. Al fine di favorire la piu' ampia digitalizzazione dei servizi e
delle attivita' della pubblica amministrazione, anche per far  fronte
alle esigenze derivanti dal prolungamento  dell'emergenza  sanitaria,
gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli  strumenti  di
acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale  non
sia ancora spirato alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, anche se  eventualmente  sia  stato
gia' raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati  dalla
Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi  ad  oggetto  servizi
applicativi  e  sistemistici,  servizi  cloud   e   contact   center,
sicurezza, reti locali, server, personal computer e licenze software,
sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale,
fatta  salva  la  facolta'   di   recesso   dell'aggiudicatario   con
riferimento a tale incremento, da esercitare  entro  quindici  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  8.  All'articolo  38,  comma  1,  terzo  periodo,  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, dopo  le  parole:  «Difesa  servizi  S.p.A.,»  sono  inserite  le
seguenti: «l'Agenzia del demanio,». 
  9. Al fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
transizione ecologica ed innovazione digitale  perseguiti  dal  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  nonche'  per  accelerare   la
realizzazione  degli  interventi  di  valorizzazione,   manutenzione,
rifunzionalizzazione,  efficientamento  energetico   ed   adeguamento
sismico degli immobili di proprieta' statale,  inclusi  gli  immobili
confiscati gestiti dall'Agenzia  del  demanio,  la  predetta  Agenzia
opera utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione  di
beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi 106 e da 162 a
170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine la Struttura di
cui al presente comma opera  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.))