((Art. 16 quater 
 
                      Modifiche all'articolo 4 
            del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19  marzo  2001,  n.  68,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2 sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «In
deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al
medesimo personale possono essere conferiti piu' incarichi,  per  una
durata complessiva non superiore a dodici  anni.  Al  termine  di  un
periodo massimo  di  otto  anni  continuativi  di  servizio  prestato
all'estero, gli esperti sono reimpiegati  nel  territorio  nazionale,
con  possibilita'  di  ulteriore   destinazione   all'estero   presso
rappresentanze diplomatiche e  uffici  consolari  diversi  da  quelli
presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni»; 
  b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Il  servizio  prestato  dagli  ufficiali  del  Corpo  della
Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 e'  riconosciuto
come servizio utile a tutti gli effetti ai fini  dell'avanzamento  al
grado superiore». 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  fino  al  31
dicembre 2030.))