((Art. 16 sexies 
 
Disciplina  dei  contratti  di  locazione  passiva  stipulati   dalle
  Amministrazioni statali entro il 31 dicembre  2023  e  contenimento
  della spesa per societa' pubbliche 
 
  1. In considerazione delle modalita' organizzative del lavoro delle
pubbliche  amministrazioni  e  avuto  riguardo  agli   obiettivi   di
digitalizzazione e di  transizione  ecologica  perseguiti  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni  centrali  come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196,  nonche'  le  Autorita'  indipendenti,  ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob),
e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i  contratti  di
locazione passiva stipulati dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023,
non applicano le riduzioni del canone di mercato previste  dai  commi
4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  in
presenza di una delle seguenti condizioni: 
  a)  classe  di  efficienza  energetica  dell'immobile  oggetto   di
locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili
sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
  b)  rispetto  da  parte  delle  amministrazioni  statali   di   cui
all'articolo 2, comma 222, primo periodo,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 metri  quadrati  per
addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per  gli
immobili  non  di  nuova  costruzione  con   limitata   flessibilita'
nell'articolazione degli spazi interni; 
  c) il nuovo canone di  locazione  deve  essere  inferiore  rispetto
all'ultimo  importo  corrisposto,  fermo  restando  quanto   previsto
dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, per le amministrazioni statali. 
  2. Al fine di assicurare il pieno  ed  efficace  svolgimento  delle
attivita' funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale  e  ferma
restando l'autonomia finanziaria  e  operativa  della  societa',  per
ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024  non  si  applicano  alla
societa' AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in  materia
di gestione, organizzazione, contabilita',  finanza,  investimenti  e
disinvestimenti, previste dalla legislazione  vigente  a  carico  dei
soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di  cui  all'articolo  14,
commi  8-bis  e  8-ter,  della  medesima  legge  n.  196  del   2009,
all'articolo 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867,  868,  869,  870,
871 e 872, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e  al  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91. La societa' rispetta l'obbligo  di
informazione preventiva al competente  Ministero  in  relazione  alle
operazioni finanziarie che comportano la variazione  dell'esposizione
debitoria della societa' stessa. 
  3. Avuto  riguardo  agli  effetti  sull'economia  e  sui  risultati
economici  delle  societa'  derivanti  dall'epidemia   da   COVID-19,
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  734,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sospesa per gli anni 2021  e
2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020,  2021  e  2022  non
sono comunque considerati nel computo delle annualita' in perdita. Le
disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  734,  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  non   si   applicano   alle   societa'   a
partecipazione pubblica quotate, come definite all'articolo 2,  comma
1,  lettera  p),  del  testo  unico  in   materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, nonche' alle societa' da queste controllate.))