Art. 11 
 
Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello
                              unico ZES 
 
  1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, la lettera a-ter), e' sostituita dalla seguente:
«a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo  4,
comma 6, opera  uno  sportello  unico  digitale  presso  il  quale  i
soggetti  interessati  ad  avviare  una  nuova   attivita'   soggetta
all'autorizzazione unica di cui  all'articolo  5-bis,  presentano  il
proprio progetto. Lo sportello unico e'  reso  disponibile  anche  in
lingua inglese e opera secondo i migliori standard  tecnologici,  con
carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle piattaforme
digitali in  uso  presso  gli  enti  coinvolti  nell'istruttoria  del
procedimento. Ciascun Commissario rende noto, ((con avviso pubblicato
nel proprio sito internet istituzionale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione,)) la  data  a  partire
dalla quale lo sportello e' reso disponibile. Nelle more della  piena
operativita'  dello  sportello  unico   digitale,   le   domande   di
autorizzazione unica sono presentate  allo  sportello  unico  per  le
attivita'  produttive  (SUAP)  territorialmente  competente  di   cui
all'articolo 38 comma 3 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ((che
le trasmette al Commissario con  le  modalita'  determinate  mediante
accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP»)); 
      2) al comma 1,  lettera  a-sexies),  le  parole  «entro  il  31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31  dicembre
2023»; 
      3) al comma 6  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'Agenzia per la  coesione  affida  i  servizi  tecnologici  per  la
realizzazione dello sportello unico digitale e per la  sua  messa  in
funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si  avvale,
mediante convenzione, di piattaforme gia' in  uso  ad  altri  enti  o
amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di  2,5  milioni  di
euro,  sono  posti  a  carico  del  PON  Governance  2014/2020  e  in
particolare  sulla  quota  React  UE  assegnata  al  programma  nello
specifico Asse di Assistenza Tecnica e  Capacita'  amministrativa  di
cui alla Decisione della Commissione Europea C  (2021)  7145  del  29
settembre 2021.»; 
    b) all'articolo 5-bis: 
      1)  al  comma  3,  ((le  parole:  «dell'articolo  14-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 14-bis e seguenti»)); 
      2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «
Ove le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico
territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute  e  delle
pubblica incolumita', ovvero le  amministrazioni  delle  Regioni,  si
oppongano  alla  determinazione   motivata   di   conclusione   della
conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge  7  agosto
1990, n. 241, la riunione di cui al comma  4  di  detto  articolo  e'
indetta dall'Autorita' politica delegata per il  sud  e  la  coesione
territoriale, sulla base di una motivata  relazione  del  Commissario
della ZES  interessata.  Le  attivita'  propedeutiche  e  istruttorie
necessarie  all'individuazione,  in  esito  alla  riunione,  di   una
soluzione condivisa alla luce del principio di leale  collaborazione,
sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione.
Se la soluzione condivisa  non  e'  raggiunta,  l'Autorita'  politica
delegata per il sud e la coesione territoriale rimette  la  questione
al Consiglio dei ministri  con  propria  proposta  motivata,  secondo
quanto previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo.
Qualora il progetto di insediamento della nuova attivita'  produttiva
sia sottoposto a valutazione  di  impatto  ambientale  di  competenza
regionale  e  trovi  applicazione  l'articolo  27-bis   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  alla  conferenza  di  ser-  vizi
indetta dall'Autorita' competente  partecipa  sempre  il  Commissario
della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti  tra
amministrazioni a diverso titolo competenti che ((abbiano))  condotto
ad  un  diniego  di  autorizzazione,  il  Commissario  puo'  chiedere
all'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione territoriale
il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini  di
una  complessiva  valutazione  ed  armonizzazione   degli   interessi
pubblici coinvolti. ((L'Autorita' politica delegata per il Sud  e  la
coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una
riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni  che
hanno  espresso  valutazioni  contrastanti.  In   tale   riunione   i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale
collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa,  che
sostituisca, in tutto o  in  parte,  il  diniego  di  autorizzazione.
Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta,
si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma  6,
secondo  periodo,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  L'intera
procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni». 
  1-bis. Ai fini  dell'applicazione,  in  favore  dei  lavoratori  in
esubero delle imprese di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto
legge 22 marzo 2021, n.  41,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, delle disposizioni di  cui  all'articolo
3, comma 2, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,  in  relazione  alle
giornate  di  mancato  avviamento  al  lavoro,  ferma   restando   la
necessita' di stati di crisi aziendale o cessazioni  delle  attivita'
terminalistiche e delle imprese portuali, le condizioni previste  dal
medesimo comma 1 dell'articolo  9-bis,  relativamente  ai  porti  nei
quali devono operare o aver operato dette imprese, devono  intendersi
come alternative. 
  1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «  Il
Commissario e' dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater,
di una struttura di supporto composta da un  contingente  massimo  di
per- sonale di 10 unita', di cui 2 di livello dirigenziale di seconda
fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di  livello  non  dirigenziale,
appartenenti  ai  ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita'
stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie  funzioni,
con esclusione  del  personale  docente,  educativo,  amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il  personale  di
cui al precedente periodo e' individuato mediante apposite  procedure
di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e
del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza  del
Consiglio dei ministri o delle corrispondenti  qualifiche  funzionali
dei  Ministeri,  delle  altre  pubbliche  amministrazioni   o   delle
autorita'  amministrative  indipendenti.  Il  predetto  personale  e'
collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi
dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta  la  durata
di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza
e' reso indisponibile un numero di posti  equivalente  dal  punto  di
vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di per-  sonale  si
provvede nell'ambito e nei limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma
7-quater; 
  b) al comma 7-quater, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' mediante il finanziamento delle spese  di
funzionamento della struttura e di  quelle  economali»  e,  al  terzo
periodo, dopo le parole: «A tale fine»  sono  inserite  le  seguenti:
«nonche' ai fini di cui al comma 6-bis».))