Art. 33 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, per  le  violazioni  delle
disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa  di  settore
nazionale e dell'Unione, si applicano le sanzioni  amministrative  di
cui al presente articolo. 
  2. A chiunque esercita la produzione a scopo di commercializzazione
di materiale di moltiplicazione della vite, senza la registrazione al
RUOP di cui all'articolo 8, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000. 
  3.  A  chiunque  commercializza  materiali  di  moltiplicazione  di
varieta' e cloni di vite non  ufficialmente  registrati  al  Registro
nazionale delle varieta' e dei cloni di vite di cui all'articolo 9  o
che non soddisfano piu' le condizioni richieste per  l'ammissione  al
Registro  ai  fini  della  certificazione  o  del  controllo  di  cui
all'articolo 16 si applica la sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000. 
  4. Al costitutore o al soggetto incaricato della  conservazione  in
purezza che non adempia agli obblighi di cui all'articolo  19,  comma
1, inerenti al mantenimento in purezza di una varieta' o di un clone,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  di
denaro da euro 1.000 a euro 6.000. 
  5. Al responsabile della conservazione in purezza che non  effettua
il controllo della selezione conservatrice mediante le  registrazioni
di  cui  all'articolo  19,  comma   2,   si   applica   la   sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma  di  denaro  da
euro 500 a euro 3.000. 
  6. Al responsabile della conservazione in purezza che non  consente
od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche da  parte
del  Ministero  in  applicazione  dell'articolo  19,  si  applica  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da  euro
1.000 a euro 6.000. 
  7. A chiunque commercializza  materiali  di  moltiplicazione  della
vite non ufficialmente certificati o  controllati  come  appartenente
alle  categorie  di  cui  all'articolo  22  si  applica  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro  4.000  a
euro 24.000. 
  8. A  chiunque  vende,  pone  in  vendita  o  mette  altrimenti  in
commercio materiali di moltiplicazione non  sottoposti  al  controllo
prescritto ai sensi degli articoli 24 e 25  per  la  categoria  nella
quale essi risultano classificati, di cui all'articolo 22, si applica
la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma  da
euro 3.000 a euro 18.000. 
  9. A chiunque impedisce od ostacola i controlli  ufficiali  di  cui
agli articoli 20, 24 e 25 da parte del personale incaricato,  durante
le  fasi  di  produzione,  manipolazione  e  commercializzazione   di
materiali di moltiplicazione della vite e  le  relative  ispezioni  e
campionamenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000. 
  10. All'operatore professionale che produce piante di vite  o  loro
materiali di moltiplicazione senza notificare la prevista denuncia di
cui  all'articolo  23  si  applica  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000. 
  11.  A  chiunque  produce  in  conto   lavorazione   materiali   di
moltiplicazione della vite senza la prevista  autorizzazione  di  cui
all'articolo 26 si applica la sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000. 
  12. A  chiunque  non  comunica  gli  impianti  sostitutivi  con  la
denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite di
cui all'articolo 23 in applicazione di quanto disposto  dall'articolo
27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
di denaro da euro 1.000 a euro 6.000. 
  13. A chiunque preleva materiale vivaistico da un campo sostitutivo
senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 27 si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da  euro
2.000 a euro 12.000. 
  14.  All'operatore  professionale  che  non  mantiene  separati   i
materiali di moltiplicazione prelevati da  un  campo  sostitutivo  ai
sensi dell'articolo 27 si  applica  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000. 
  15. A  chiunque  movimenta  tra  regioni  diverse  i  materiali  di
moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo senza  la  prevista
autorizzazione  dei  Servizi  fitosanitari  regionali  competenti  in
applicazione dell'articolo 27 si applica la  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000. 
  16. A chiunque  vende,  pone  in  vendita  o  mette  altrimenti  in
commercio materiali di moltiplicazione della vite non rispondenti  ad
una delle categorie e ai relativi requisiti di cui  all'articolo  28,
comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000. 
  17. A chiunque preleva  materiale  di  moltiplicazione  delle  viti
madri e stampa etichette  ufficiali  senza  l'autorizzazione  di  cui
all'articolo 29 si applica la sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000. 
  18. A chiunque durante la fase di  coltivazione,  la  raccolta,  il
condizionamento,  l'immagazzinamento  e  il  trasporto  non  mantiene
separati ed identificati i lotti, secondo le varieta',  di  materiali
di moltiplicazione della vite, in ottemperanza alle  prescrizioni  di
cui  all'articolo  29  si  applica  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000. 
  19. A chiunque viola le disposizioni relative alle  condizioni  per
l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi,  di  cui
all'articolo 30, commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000. 
  20. A chiunque  vende,  pone  in  vendita  o  mette  altrimenti  in
commercio materiali di moltiplicazione della vite in  confezioni  non
originali o riconfezionati senza l'osservanza delle  disposizioni  di
cui all'articolo 30, comma 4, si applica la  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000. 
  21. A chiunque viola le disposizioni relative alle  condizioni  per
l'immissione  in  commercio  per  quanto   attiene   l'etichetta   di
certificazione ufficiale, di cui all'articolo 31, commi 2, 3 e 4,  si
applica la sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  di
denaro da euro 4.000 a euro 24.000. 
  22. A chiunque  commercializza  materiali  di  moltiplicazione  con
etichetta carente delle informazioni previste ai sensi  dell'articolo
31 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
di denaro da euro 2.000 a euro 6.000 e il sequestro del materiale. 
  23. Alla ditta che, ai sensi dell'articolo 32, non registra  e  non
conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilita'
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  di
denaro da euro 3.000 a euro 18.000. 
  24. Il Ministero costituisce l'autorita' competente a  irrogare  le
sanzioni  conseguenti  ai  controlli  di  competenza   del   Servizio
fitosanitario centrale. I Servizi fitosanitari delle regioni e  delle
provincie autonome  sono  le  autorita'  competenti  ad  irrogare  le
sanzioni conseguenti ai controlli di propria competenza. 
  25. Con provvedimento del Ministero, di concerto con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  definite
le modalita' di riscossione e di versamento delle pertinenti sanzioni
al bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione,  ai  sensi
dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,
ad apposito capitolo  di  bilancio  dello  stato  di  previsione  del
Ministero, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione  e
coordinamento dell'autorita' unica centrale, di  cui  al  regolamento
(UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Il testo dell'art. 30 della citata legge 24  dicembre
          2012, n. 234, cosi' recita: 
                «Art.  30.  (Contenuti  della  legge  di  delegazione
          europea  e  della  legge  europea).  -  1.  La   legge   di
          delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo
          29, assicurano il  periodico  adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale all'ordinamento dell'Unione europea. 
                2.  La  legge  di  delegazione   europea,   al   fine
          dell'adempimento degli  obblighi  di  cui  all'articolo  1,
          reca: 
                  a) disposizioni per il conferimento al  Governo  di
          delega  legislativa  volta  esclusivamente   all'attuazione
          delle  direttive  europee  e  delle  decisioni  quadro   da
          recepire nell'ordinamento  nazionale,  esclusa  ogni  altra
          disposizione di delegazione  legislativa  non  direttamente
          riconducibile  al  recepimento   degli   atti   legislativi
          europei; 
                  b) disposizioni per il conferimento al  Governo  di
          delega  legislativa,  diretta  a  modificare   o   abrogare
          disposizioni  statali  vigenti,  limitatamente   a   quanto
          indispensabile     per     garantire     la     conformita'
          dell'ordinamento nazionale ai pareri  motivati  indirizzati
          all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
          258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
          dispositivo  di  sentenze  di  condanna  per  inadempimento
          emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                  c)  disposizioni  che  autorizzano  il  Governo   a
          recepire in via regolamentare le direttive, sulla  base  di
          quanto previsto dall'articolo 35; 
                  d) delega legislativa al Governo per la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33; 
                  e) delega legislativa al Governo limitata a  quanto
          necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
          direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; 
                  f) disposizioni che, nelle  materie  di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          conferiscono delega al Governo per l'emanazione di  decreti
          legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
          disposizioni dell'Unione europea recepite dalle  regioni  e
          dalle province autonome; 
                  g)  disposizioni   che   individuano   i   principi
          fondamentali  nel  rispetto  dei  quali  le  regioni  e  le
          province  autonome   esercitano   la   propria   competenza
          normativa per recepire o per assicurare  l'applicazione  di
          atti dell'Unione europea nelle materie di cui  all'articolo
          117, terzo comma, della Costituzione; 
                  h) disposizioni che, nell'ambito  del  conferimento
          della delega legislativa per il recepimento o  l'attuazione
          degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
          Governo a  emanare  testi  unici  per  il  riordino  e  per
          l'armonizzazione di  normative  di  settore,  nel  rispetto
          delle competenze delle regioni e delle province autonome; 
                  i) delega legislativa al Governo per l'adozione  di
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6. 
                3. La legge europea reca: 
                  a)  disposizioni  modificative  o   abrogative   di
          disposizioni statali vigenti in contrasto con gli  obblighi
          indicati all'articolo 1; 
                  b)  disposizioni  modificative  o   abrogative   di
          disposizioni   statali   vigenti   oggetto   di   procedure
          d'infrazione  avviate   dalla   Commissione   europea   nei
          confronti della Repubblica italiana  o  di  sentenze  della
          Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                  c) disposizioni necessarie per  dare  attuazione  o
          per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; 
                  d) disposizioni occorrenti per dare  esecuzione  ai
          trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
          esterne dell'Unione europea; 
                  e) disposizioni emanate nell'esercizio  del  potere
          sostitutivo di cui all'articolo 117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
          limiti di cui all'articolo  41,  comma  1,  della  presente
          legge. 
                4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli  da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione  europea  di
          cui  alla  legge  di  delegazione  europea  per  l'anno  di
          riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
          sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio'  non
          risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
          secondo tariffe determinate sulla base del costo  effettivo
          del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo  sono
          predeterminate e pubbliche. 
                5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate  ai
          sensi del comma 4  sono  attribuite,  nei  limiti  previsti
          dalla  legislazione  vigente,  alle   amministrazioni   che
          effettuano  le  prestazioni   e   i   controlli,   mediante
          riassegnazione ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.». 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.