Art. 33 Sanzioni amministrative 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa di settore nazionale e dell'Unione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo. 2. A chiunque esercita la produzione a scopo di commercializzazione di materiale di moltiplicazione della vite, senza la registrazione al RUOP di cui all'articolo 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000. 3. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di varieta' e cloni di vite non ufficialmente registrati al Registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite di cui all'articolo 9 o che non soddisfano piu' le condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo di cui all'articolo 16 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000. 4. Al costitutore o al soggetto incaricato della conservazione in purezza che non adempia agli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, inerenti al mantenimento in purezza di una varieta' o di un clone, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000. 5. Al responsabile della conservazione in purezza che non effettua il controllo della selezione conservatrice mediante le registrazioni di cui all'articolo 19, comma 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000. 6. Al responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche da parte del Ministero in applicazione dell'articolo 19, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000. 7. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione della vite non ufficialmente certificati o controllati come appartenente alle categorie di cui all'articolo 22 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000. 8. A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione non sottoposti al controllo prescritto ai sensi degli articoli 24 e 25 per la categoria nella quale essi risultano classificati, di cui all'articolo 22, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 9. A chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli articoli 20, 24 e 25 da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite e le relative ispezioni e campionamenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000. 10. All'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione senza notificare la prevista denuncia di cui all'articolo 23 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000. 11. A chiunque produce in conto lavorazione materiali di moltiplicazione della vite senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 26 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000. 12. A chiunque non comunica gli impianti sostitutivi con la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 23 in applicazione di quanto disposto dall'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000. 13. A chiunque preleva materiale vivaistico da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000. 14. All'operatore professionale che non mantiene separati i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo ai sensi dell'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000. 15. A chiunque movimenta tra regioni diverse i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti in applicazione dell'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000. 16. A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite non rispondenti ad una delle categorie e ai relativi requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000. 17. A chiunque preleva materiale di moltiplicazione delle viti madri e stampa etichette ufficiali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 29 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000. 18. A chiunque durante la fase di coltivazione, la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento e il trasporto non mantiene separati ed identificati i lotti, secondo le varieta', di materiali di moltiplicazione della vite, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 29 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000. 19. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000. 20. A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000. 21. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene l'etichetta di certificazione ufficiale, di cui all'articolo 31, commi 2, 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000. 22. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione con etichetta carente delle informazioni previste ai sensi dell'articolo 31 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 6.000 e il sequestro del materiale. 23. Alla ditta che, ai sensi dell'articolo 32, non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilita' si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000. 24. Il Ministero costituisce l'autorita' competente a irrogare le sanzioni conseguenti ai controlli di competenza del Servizio fitosanitario centrale. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle provincie autonome sono le autorita' competenti ad irrogare le sanzioni conseguenti ai controlli di propria competenza. 25. Con provvedimento del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di riscossione e di versamento delle pertinenti sanzioni al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.
Note all'art. 33: - Il testo dell'art. 30 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' recita: «Art. 30. (Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea). - 1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea. 2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca: a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei; b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformita' dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35; d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33; e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome; g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome; i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6. 3. La legge europea reca: a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1; b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge. 4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche. 5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.». - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.