Art. 34 Tariffe 1. Le tariffe a carico dell'interessato, per le attivita' di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione delle varieta' e dei cloni nel Registro di cui agli articoli 15 e 17, per le attivita' di controllo e certificazione di cui agli articoli 20, 24, e 25, e per il rilascio delle etichette ufficiali di cui all'articolo 31, sono stabilite dal Ministero, in misura corrispondente al costo effettivo del servizio reso. 2. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e, per le tariffe di competenza dello Stato, le modalita' di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per la copertura dei costi derivanti dalle attivita' di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione al Registro delle varieta'. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 34: - Per il testo dell'art. 30 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 33.