Art. 34 
 
                               Tariffe 
 
  1. Le tariffe  a  carico  dell'interessato,  per  le  attivita'  di
verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione delle varieta'  e
dei cloni nel Registro di cui agli articoli 15 e 17, per le attivita'
di controllo e certificazione di cui agli articoli 20, 24,  e  25,  e
per il rilascio delle etichette ufficiali  di  cui  all'articolo  31,
sono stabilite dal  Ministero,  in  misura  corrispondente  al  costo
effettivo del servizio reso. 
  2. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre  anni  con
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al  comma  1
e, per  le  tariffe  di  competenza  dello  Stato,  le  modalita'  di
versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione,
ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre  2012,
n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello  stato  di  previsione
del Ministero, per la copertura dei costi derivanti  dalle  attivita'
di verifica dei requisiti propedeutiche  all'iscrizione  al  Registro
delle varieta'. 
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Per il testo  dell'art.  30  della  citata  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 33.