Art. 26 
 
                         Piani di emergenza 
 
  1.  Il   Servizio   fitosanitario   centrale,   con   il   supporto
dell'Istituto nazionale di riferimento, elabora e  tiene  aggiornato,
per ogni organismo nocivo  prioritario  di  cui  all'articolo  6  del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli
organismi nocivi indicati dal Comitato  fitosanitario  nazionale,  un
Piano  di  emergenza  contenente  informazioni  sulle  modalita'   di
indagine, sui  processi  decisionali,  sulle  responsabilita',  sulle
procedure e sui protocolli da seguire, nonche' sulle  risorse  minime
da  mettere  a  disposizione  e  sulle  procedure  volte  a   rendere
disponibili ulteriori risorse nel caso di una presenza  ufficialmente
confermata o sospetta di tali organismi nocivi. 
  2. Il Piano di emergenza di cui al comma 1,  redatto  conformemente
all'articolo 25 del  regolamento  (UE)  2016/2031,  e'  adottato  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
su parere del Comitato fitosanitario nazionale. 
  3. Il Piano di emergenza di cui al comma 1  puo'  interessare  piu'
organismi nocivi aventi una biologia e una  gamma  di  specie  ospiti
simili. In tali casi, il Piano di emergenza  consiste  di  una  parte
generale comune a tutti gli organismi nocivi da esso contemplati e di
parti specifiche per ciascuno degli organismi nocivi interessati. 
  4.  Il   Servizio   fitosanitario   centrale,   con   il   supporto
dell'Istituto nazionale di riferimento, monitora  e,  se  necessario,
aggiorna i Piani di emergenza. 
  5.   Il   Servizio   fitosanitario   centrale,    con    successivo
provvedimento, definisce le modalita' di esecuzione degli esercizi di
simulazione  sull'attuazione  dei  Piani  di  emergenza,   ai   sensi
dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/2031. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Per i riferimenti dei regolamenti  (UE)  2016/2031  e
          (UE) 2019/1702, si veda nelle note alle premesse.