Art. 27 
 
 Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante 
 
  1. I Servizi  fitosanitari  regionali,  nei  territori  di  propria
competenza, effettuano indagini al fine di verificare la presenza  di
organismi nocivi da quarantena rilevanti  per  l'Unione  europea,  di
organismi nocivi considerati provvisoriamente come  organismi  nocivi
da quarantena rilevanti per l'Unione  europea,  di  organismi  nocivi
prioritari, in applicazione degli articoli 22 e  24  del  regolamento
(UE) 2016/2031, nonche' di altri organismi nocivi delle piante, sulla
base di un Programma nazionale di indagine. 
  2.  Il   Servizio   fitosanitario   centrale,   con   il   supporto
dell'Istituto  nazionale  di  riferimento,  adotta,  su  parere   del
Comitato fitosanitario  nazionale,  gli  obiettivi  e  i  criteri  di
indagine generali sulla base della valutazione del rischio  dei  vari
organismi nocivi. 
  3. I Servizi fitosanitari regionali, sulla base  delle  analisi  di
rischio in relazione al territorio di propria competenza elaborano  e
trasmettono, annualmente,  al  Servizio  fitosanitario  centrale,  la
proposta in merito alle indagini  che  saranno  effettuate  nell'anno
civile successivo  alla  sua  predisposizione,  in  conformita'  agli
obiettivi e ai criteri di cui al comma 2. 
  4. Sulla base delle proposte,  di  cui  al  comma  3,  il  Servizio
fitosanitario centrale predispone la proposta di Programma  nazionale
di indagine annuale degli organismi nocivi delle piante e adotta tale
Programma su parere del  Comitato  fitosanitario  nazionale,  dandone
divulgazione nel portale web di cui all'articolo 53. 
  5. Per specifici organismi nocivi le attivita' di indagine  possono
realizzarsi  sulla  base  di  programmi  pluriennali  secondo  quanto
stabilito dal Comitato fitosanitario nazionale. 
  6. Il Servizio fitosanitario centrale  trasmette,  in  applicazione
degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (UE)  n.  2016/2031,  alla
Commissione e agli Stati membri, il Programma nazionale  di  indagine
annuale o pluriennale adottato e le relazioni contenenti i  risultati
delle attivita' di indagine effettuate nell'annualita' precedente. 
  7.  Il  Comando  carabinieri   unita'   forestali,   ambientali   e
agroalimentari (CUFAA), l'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita'  e  della  repressione  frodi  dei  prodotti  agroalimentari
(ICQRF), i  Centri  di  ricerca  afferenti  al  CREA  ed  altri  enti
pubblici, secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario centrale,
inviano i dati in loro  possesso  relativi  ad  organismi  nocivi  da
quarantena  rilevanti  per  l'Unione  europea,  ad  organismi  nocivi
considerati provvisoriamente  come  organismi  nocivi  da  quarantena
rilevanti per l'Unione e ad organismi nocivi prioritari, al  fine  di
alimentare  la  sezione  controlli  ufficiali   del   SIPP   di   cui
all'articolo 52. 
  8.  Ai  fini  delle  attivita'  di  protezione  delle  piante,   le
universita', le societa' scientifiche, gli altri enti di ricerca e le
associazioni dei produttori possono contribuire,  previa  istanza  al
Servizio  fitosanitario  centrale,  alla  raccolta  di  dati   e   di
informazioni aggiuntive, circa la presenza degli organismi nocivi sul
territorio, da inserire nella sezione controlli ufficiali del SIPP di
cui all'articolo 52, e accedere ai dati in esso contenuti secondo  le
modalita' definite dal Servizio fitosanitario nazionale, nel rispetto
dei limiti e delle facolta' previsti dalla  legislazione  vigente  in
materia di trattamento dei dati personali. 
  9. Il Servizio fitosanitario  centrale  coordina  le  attivita'  di
sorveglianza di  cui  al  presente  articolo  in  collaborazione  con
l'Istituto nazionale di riferimento. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.