Art. 27 Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante 1. I Servizi fitosanitari regionali, nei territori di propria competenza, effettuano indagini al fine di verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonche' di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine. 2. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, gli obiettivi e i criteri di indagine generali sulla base della valutazione del rischio dei vari organismi nocivi. 3. I Servizi fitosanitari regionali, sulla base delle analisi di rischio in relazione al territorio di propria competenza elaborano e trasmettono, annualmente, al Servizio fitosanitario centrale, la proposta in merito alle indagini che saranno effettuate nell'anno civile successivo alla sua predisposizione, in conformita' agli obiettivi e ai criteri di cui al comma 2. 4. Sulla base delle proposte, di cui al comma 3, il Servizio fitosanitario centrale predispone la proposta di Programma nazionale di indagine annuale degli organismi nocivi delle piante e adotta tale Programma su parere del Comitato fitosanitario nazionale, dandone divulgazione nel portale web di cui all'articolo 53. 5. Per specifici organismi nocivi le attivita' di indagine possono realizzarsi sulla base di programmi pluriennali secondo quanto stabilito dal Comitato fitosanitario nazionale. 6. Il Servizio fitosanitario centrale trasmette, in applicazione degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (UE) n. 2016/2031, alla Commissione e agli Stati membri, il Programma nazionale di indagine annuale o pluriennale adottato e le relazioni contenenti i risultati delle attivita' di indagine effettuate nell'annualita' precedente. 7. Il Comando carabinieri unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), i Centri di ricerca afferenti al CREA ed altri enti pubblici, secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario centrale, inviano i dati in loro possesso relativi ad organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, ad organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e ad organismi nocivi prioritari, al fine di alimentare la sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52. 8. Ai fini delle attivita' di protezione delle piante, le universita', le societa' scientifiche, gli altri enti di ricerca e le associazioni dei produttori possono contribuire, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale, alla raccolta di dati e di informazioni aggiuntive, circa la presenza degli organismi nocivi sul territorio, da inserire nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52, e accedere ai dati in esso contenuti secondo le modalita' definite dal Servizio fitosanitario nazionale, nel rispetto dei limiti e delle facolta' previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali. 9. Il Servizio fitosanitario centrale coordina le attivita' di sorveglianza di cui al presente articolo in collaborazione con l'Istituto nazionale di riferimento.
Note all'art. 27: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.