Art. 43 
 
   Deroga per piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici 
 
  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31, il Ministero
puo' autorizzare i produttori o i loro  rappresentanti  in  Italia  a
commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi  scientifici
o per lavori di miglioramento genetico. 
  2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31 il Ministero,
puo'  autorizzare   i   costitutori   aventi   sede   in   Italia   a
commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di  prova
o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma  1,  purche'  le
sementi siano di una varieta' per la quale sia stata  depositata  una
richiesta di iscrizione ai sensi dell'articolo 9. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da emanarsi entro  centottanta  giorni  dalla  entrata  in
vigore del presente decreto, sono  stabilite  le  condizioni  per  il
rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.