Art. 43 Deroga per piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31, il Ministero puo' autorizzare i produttori o i loro rappresentanti in Italia a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico. 2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31 il Ministero, puo' autorizzare i costitutori aventi sede in Italia a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purche' le sementi siano di una varieta' per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione ai sensi dell'articolo 9. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.