Art. 44 Requisiti minimi e difficolta' di approvvigionamento 1. Ove ricorrano difficolta' di approvvigionamento, il Ministero puo' ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti all'allegato VI secondo le norme dell'Unione vigenti. 2. Ricorrendo le cause di cui al comma 1, il Ministero puo' autorizzare secondo le norme dell'Unione vigenti, la commercializzazione di materiali sementieri appartenenti a varieta' non iscritte nei Registri di varieta' di cui all'articolo 7, ne' nei cataloghi comuni delle varieta' di specie di piante agricole e orticole. 3. Puo' essere autorizzata dal Ministero la certificazione ufficiale di sementi di base non rispondenti alle condizioni di cui all'allegato VI per quanto riguarda la facolta' germinativa. In tal caso il cartellino ufficiale dovra' indicare che trattasi di sementi con germinabilita' ridotta. 4. Il Ministero puo' autorizzare, nell'interesse di un rapido approvvigionamento di materiale sementiero, la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale, dei prodotti sementieri per i quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato VI per quanto riguarda la facolta' germinativa. I prodotti sementieri sono accompagnati, durante il trasporto dal produttore al primo destinatario commerciale, da una dichiarazione del produttore medesimo relativa alla germinabilita'. Tale dichiarazione rimane in possesso del primo destinatario commerciale delle sementi; la certificazione e' consentita a condizione che sia presentato al Ministero o all'organismo delegato un rapporto di analisi provvisoria dei prodotti sementieri di cui si chiede la certificazione e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario. A tali fini, sono assimilati al primo destinatario commerciale le cooperative, i consorzi e le associazioni di agricoltori. Il fornitore deve garantire, mediante apposita dichiarazione, la facolta' germinativa risultante dall'analisi provvisoria, tale facolta' germinativa, che non dovra' essere inferiore a quella minima prescritta e deve risultare dal cartellino ufficiale. 5. Puo' essere autorizzata dal Ministero la commercializzazione delle sementi di riso con facolta' germinativa ridotta all'80 per cento rispetto a quella richiesta nell'allegato VI. La germinabilita' all'80 per cento deve essere specificata sul cartellino ufficiale. 6. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per i prodotti sementieri provenienti dai Paesi membri dell'Unione europea. Per i prodotti sementieri da importare da Paesi terzi le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto per quelli ottenuti da moltiplicazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea con un materiale di pre-base, di base, certificato di prima riproduzione, ove previsto, certificato come tale in uno degli Stati dell'Unione europea. 7. Sono fatti salvi nell'applicazione del presente articolo gli impegni derivanti da convenzioni internazionali.