Art. 44 
 
        Requisiti minimi e difficolta' di approvvigionamento 
 
  1. Ove ricorrano difficolta' di  approvvigionamento,  il  Ministero
puo'  ammettere  temporaneamente  alla  commercializzazione  prodotti
sementieri aventi requisiti  ridotti  rispetto  a  quelli  prescritti
all'allegato VI secondo le norme dell'Unione vigenti. 
  2. Ricorrendo le cause  di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  puo'
autorizzare   secondo    le    norme    dell'Unione    vigenti,    la
commercializzazione di materiali sementieri appartenenti  a  varieta'
non iscritte nei Registri di varieta' di cui all'articolo 7, ne'  nei
cataloghi comuni delle  varieta'  di  specie  di  piante  agricole  e
orticole. 
  3.  Puo'  essere  autorizzata  dal  Ministero   la   certificazione
ufficiale di sementi di base non rispondenti alle condizioni  di  cui
all'allegato VI per quanto riguarda la facolta' germinativa.  In  tal
caso il cartellino ufficiale dovra' indicare che trattasi di  sementi
con germinabilita' ridotta. 
  4. Il Ministero  puo'  autorizzare,  nell'interesse  di  un  rapido
approvvigionamento  di  materiale   sementiero,   la   certificazione
ufficiale  e  la  commercializzazione  fino  al  primo   destinatario
commerciale, dei prodotti sementieri per i quali  non  sia  terminato
l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle  condizioni
dell'allegato VI per  quanto  riguarda  la  facolta'  germinativa.  I
prodotti sementieri  sono  accompagnati,  durante  il  trasporto  dal
produttore al primo destinatario commerciale,  da  una  dichiarazione
del  produttore   medesimo   relativa   alla   germinabilita'.   Tale
dichiarazione rimane in possesso del primo  destinatario  commerciale
delle sementi; la certificazione e' consentita a condizione  che  sia
presentato al Ministero  o  all'organismo  delegato  un  rapporto  di
analisi provvisoria dei prodotti  sementieri  di  cui  si  chiede  la
certificazione e  sia  indicato  il  nome  e  l'indirizzo  del  primo
destinatario. A tali fini,  sono  assimilati  al  primo  destinatario
commerciale  le  cooperative,  i  consorzi  e  le   associazioni   di
agricoltori.  Il  fornitore   deve   garantire,   mediante   apposita
dichiarazione,  la  facolta'  germinativa   risultante   dall'analisi
provvisoria,  tale  facolta'  germinativa,  che  non  dovra'   essere
inferiore a quella minima prescritta e deve risultare dal  cartellino
ufficiale. 
  5. Puo' essere autorizzata  dal  Ministero  la  commercializzazione
delle sementi di riso con facolta'  germinativa  ridotta  all'80  per
cento rispetto a quella richiesta nell'allegato VI. La germinabilita'
all'80 per cento deve essere specificata sul cartellino ufficiale. 
  6. Le disposizioni  del  presente  articolo  valgono  anche  per  i
prodotti sementieri provenienti dai Paesi membri dell'Unione europea.
Per i prodotti sementieri da importare da Paesi terzi le disposizioni
di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto per  quelli
ottenuti  da  moltiplicazioni  effettuate  al  di  fuori  dell'Unione
europea con un materiale di pre-base, di base, certificato  di  prima
riproduzione, ove previsto, certificato come tale in uno degli  Stati
dell'Unione europea. 
  7. Sono fatti salvi nell'applicazione  del  presente  articolo  gli
impegni derivanti da convenzioni internazionali.