Art. 45 
 
Divieto di commercializzare sementi  per  rischi  fitosanitari,  alla
                     salute umana e all'ambiente 
 
  1. Il Ministero, anche su segnalazione dei Ministeri della salute e
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,  per  gli
aspetti di rispettiva  competenza,  puo'  chiedere  alla  Commissione
europea  l'autorizzazione  a  vietare,  in  tutto  o  in  parte   del
territorio nazionale, la commercializzazione dei prodotti  sementieri
di una varieta' iscritta nel catalogo comune delle  varieta',  se  e'
accertato che la coltivazione di tale varieta': 
  a) possa nuocere alla coltivazione di altre varieta' o  specie  dal
punto di vista fitosanitario o alla loro integrita'; 
  b)  possa  presentare  un  rischio  per  la  salute  umana  o   per
l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi
agrari   tenuto   conto   delle   peculiarita'   agro-ecologiche    e
pedoclimatiche. La valutazione del rischio per l'ambiente o la salute
umana e' effettuata sulla base dei criteri di  riferimento  stabiliti
dalla direttiva  2001/18/CE,  dal  principio  di  precauzione,  dalla
Convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de  Janeiro
il 5 giugno 1992, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14
febbraio  1994,  n.  124,  e  dal  Protocollo  di   Cartagena   sulla
prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla
diversita' biologica, con allegati, fatto a Montreal  il  29  gennaio
2000, ratificato e reso esecutivo ai sensi  della  legge  15  gennaio
2004, n. 27. 
  2. In caso di  pericolo  imminente  di  propagazione  di  organismi
nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per  l'ambiente,
il divieto di cui al comma 1 puo' essere applicato immediatamente dal
momento della presentazione della richiesta alla Commissione  europea
sino  al  momento  della  decisione  della  stessa.   Il   Ministero,
contestualmente  alla  richiesta  di  cui  al  comma  1,  informa  la
Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto. 
 
          Note all'art. 45: 
              - La direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  sull'emissione   deliberata   nell'ambiente   di
          organismi  geneticamente  modificati  e   che   abroga   la
          direttiva 90/220/CEE del  Consiglio,  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 17 aprile 2001, n. L 106. 
              - La legge  14  febbraio  1994,  n.  124  (Ratifica  ed
          esecuzione  della  convenzione  sulla  biodiversita',   con
          annessi, fatta a Rio de  Janeiro  il  5  giugno  1992),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23  febbraio  1994,  n.
          44, S.O. 
              -  La  legge  15  gennaio  2004,  n.  27  (Ratifica  ed
          esecuzione del Protocollo di  Cartagena  sulla  prevenzione
          dei rischi biotecnologici relativo alla  Convenzione  sulla
          diversita' biologica, con Allegati, fatto a Montreal il  29
          gennaio 2000), e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          febbraio 2004, n. 28, S.O.