Art. 46 
 
Divieto di coltivare varieta' per rischi  fitosanitari,  alla  salute
  umana e all'ambiente o perche' non  adatta  alla  coltivazione  nel
  territorio nazionale. 
 
  1.  Il   Ministero   puo'   chiedere   alla   Commissione   europea
l'autorizzazione a  vietare  l'impiego,  in  tutto  o  in  parte  del
territorio nazionale, di una varieta' iscritta  nel  catalogo  comune
delle varieta' o a prescrivere condizioni appropriate di coltivazione
della varieta' medesima e, nel caso di cui  alla  successiva  lettera
c), anche specifiche condizioni di  impiego  dei  prodotti  derivanti
dalla sua  coltivazione  qualora  si  verifichi  una  delle  seguenti
condizioni: 
  a)  sia  appurato  che  la  coltivazione  di  tale  varieta'  possa
risultare  dannosa  dal  punto  di   vista   fitosanitario   per   la
coltivazione di altre varieta'  o  possa  nuocere  all'integrita'  di
altre varieta' o specie; 
  b) in base a esami ufficiali in coltura, si sia constatato  che  la
varieta' non produce, in  nessuna  parte  del  territorio,  risultati
corrispondenti a quelli ottenuti con  un'altra  varieta'  comparabile
ammessa nel territorio nazionale o se e' noto che  la  varieta',  per
natura e classe di maturita', non e' adatta ad  essere  coltivata  in
alcuna parte del territorio nazionale; 
  c) sussistano valide  ragioni,  diverse  da  quelle  indicate  alle
lettere a) e b) per ritenere che la varieta' presenta un rischio  per
la salute umana o  l'ambiente,  anche  con  riguardo  alle  eventuali
conseguenze sui  sistemi  agrari,  tenuto  conto  delle  peculiarita'
agro-ecologiche e pedoclimatiche. 
  2. Nel caso di cui al  comma  1,  lettera  c),  la  richiesta  alla
Commissione europea e' presentata dal Ministero anche su segnalazione
dei Ministeri  della  salute  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, per gli aspetti di rispettiva competenza.