Art. 46 Divieto di coltivare varieta' per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente o perche' non adatta alla coltivazione nel territorio nazionale. 1. Il Ministero puo' chiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare l'impiego, in tutto o in parte del territorio nazionale, di una varieta' iscritta nel catalogo comune delle varieta' o a prescrivere condizioni appropriate di coltivazione della varieta' medesima e, nel caso di cui alla successiva lettera c), anche specifiche condizioni di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) sia appurato che la coltivazione di tale varieta' possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varieta' o possa nuocere all'integrita' di altre varieta' o specie; b) in base a esami ufficiali in coltura, si sia constatato che la varieta' non produce, in nessuna parte del territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varieta' comparabile ammessa nel territorio nazionale o se e' noto che la varieta', per natura e classe di maturita', non e' adatta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio nazionale; c) sussistano valide ragioni, diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) per ritenere che la varieta' presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari, tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche e pedoclimatiche. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la richiesta alla Commissione europea e' presentata dal Ministero anche su segnalazione dei Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli aspetti di rispettiva competenza.