Art. 20 
 
             Disposizioni generali per la certificazione 
           dei materiali di moltiplicazione e delle piante 
 
  1.  I  materiali  di  moltiplicazione  e  le   piante   da   frutto
appartenenti ai  generi  e  alle  specie  elencati  nell'Allegato  I,
sezione A,  devono  essere  conformi,  durante  la  produzione  e  la
commercializzazione,  alle  prescrizioni  del  presente  decreto   ed
appartenere ad una delle seguenti categorie: 
    a) materiali di categoria «Pre-Base» e come tali: 
      1) prodotti, secondo metodi  generalmente  considerati  idonei,
per la  conservazione  dell'identita'  della  varieta',  comprese  le
caratteristiche  pomologiche,  nonche'  per  la   prevenzione   dagli
organismi nocivi; 
      2) destinati alla produzione di materiali di categoria «Base» o
«Certificato» diversi dalle piante da frutto; 
      3)  rispondenti  ai  requisiti  specifici   per   i   materiali
«Pre-Base», adottati ai sensi dell'articolo 25; 
      4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale,  alle
condizioni di cui alla presente lettera; 
    b) materiali di categoria «Base» e come tali: 
      1) ottenuti direttamente o in un numero limitato  di  fasi  per
via vegetativa da materiali  iniziali,  secondo  metodi  generalmente
ritenuti idonei, per la conservazione dell'identita' della  varieta',
comprese le caratteristiche pomologiche pertinenti,  nonche'  per  la
prevenzione dagli organismi nocivi; 
      2)  destinati  alla  produzione  di  materiali   di   categoria
«Certificato»; 
      3) rispondenti  ai  requisiti  specifici  per  i  materiali  di
categoria «Base», adottati ai sensi dell'articolo 36; 
      4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale,  alle
condizioni di cui alla presente lettera; 
    c) materiali di categoria «Certificato»: 
      1) ottenuti direttamente per via  vegetativa  da  materiali  di
categoria «Base» o da  materiali  «Pre-Base»  o,  se  destinati  alla
produzione di portainnesto, da sementi certificate  di  materiali  di
categoria «Base» o «Certificato» di portainnesto; 
      2) destinati alla produzione di piante da frutto; 
      3) rispondenti  ai  requisiti  specifici  per  i  materiali  di
categoria «Certificato», adottati ai sensi dell'articolo 42; 
      4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale,  alle
condizioni di cui alla presente lettera. 
  2. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, di cui  al
comma 1, sono prodotti nel rispetto anche dei requisiti  relativi  al
sito di produzione, al  luogo  di  produzione  o  alla  zona  di  cui
all'Allegato II, parte 4, al  fine  di  limitare  la  presenza  degli
organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ)  elencati  in
tale Allegato per il genere o la specie in questione. 
  3. Durante la produzione dei materiali di moltiplicazione  e  delle
piante da frutto  appartenenti  ai  generi  e  alle  specie  elencati
nell'Allegato  I,  sezione  A,  i  fornitori  devono  rispettare  gli
obblighi di cui all'articolo 17. 
  4. Durante la produzione e la commercializzazione, i  materiali  di
moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi  e  alle
specie elencati nell'Allegato I sono sottoposti a controlli ufficiali
in conformita' all'articolo 54. 
  5. I materiali di moltiplicazione che soddisfano i requisiti di una
determinata categoria sono tenuti  distinti  da  materiali  di  altre
categorie.  Qualora  materiali  di  categorie   diverse   non   siano
distinguibili, essi sono classificati come materiali della  categoria
di livello inferiore. 
  6. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di certificazione  dei
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto sono a carico  del  richiedente  secondo  le  tariffe  di  cui
all'articolo 82.