Art. 20 Disposizioni generali per la certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante 1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'Allegato I, sezione A, devono essere conformi, durante la produzione e la commercializzazione, alle prescrizioni del presente decreto ed appartenere ad una delle seguenti categorie: a) materiali di categoria «Pre-Base» e come tali: 1) prodotti, secondo metodi generalmente considerati idonei, per la conservazione dell'identita' della varieta', comprese le caratteristiche pomologiche, nonche' per la prevenzione dagli organismi nocivi; 2) destinati alla produzione di materiali di categoria «Base» o «Certificato» diversi dalle piante da frutto; 3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali «Pre-Base», adottati ai sensi dell'articolo 25; 4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alla presente lettera; b) materiali di categoria «Base» e come tali: 1) ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali iniziali, secondo metodi generalmente ritenuti idonei, per la conservazione dell'identita' della varieta', comprese le caratteristiche pomologiche pertinenti, nonche' per la prevenzione dagli organismi nocivi; 2) destinati alla produzione di materiali di categoria «Certificato»; 3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di categoria «Base», adottati ai sensi dell'articolo 36; 4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alla presente lettera; c) materiali di categoria «Certificato»: 1) ottenuti direttamente per via vegetativa da materiali di categoria «Base» o da materiali «Pre-Base» o, se destinati alla produzione di portainnesto, da sementi certificate di materiali di categoria «Base» o «Certificato» di portainnesto; 2) destinati alla produzione di piante da frutto; 3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di categoria «Certificato», adottati ai sensi dell'articolo 42; 4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alla presente lettera. 2. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, di cui al comma 1, sono prodotti nel rispetto anche dei requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui all'Allegato II, parte 4, al fine di limitare la presenza degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) elencati in tale Allegato per il genere o la specie in questione. 3. Durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'Allegato I, sezione A, i fornitori devono rispettare gli obblighi di cui all'articolo 17. 4. Durante la produzione e la commercializzazione, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'Allegato I sono sottoposti a controlli ufficiali in conformita' all'articolo 54. 5. I materiali di moltiplicazione che soddisfano i requisiti di una determinata categoria sono tenuti distinti da materiali di altre categorie. Qualora materiali di categorie diverse non siano distinguibili, essi sono classificati come materiali della categoria di livello inferiore. 6. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.