Art. 21 
 
                        Fase di conservazione 
             per la premoltiplicazione e relativi centri 
 
  1. La conservazione e la certificazione dei materiali di  categoria
«Pre-Base»  si  attuano  presso  centri  di  conservazione   per   la
premoltiplicazione (CCP) pubblici.  Tale  fase  puo'  avvenire  anche
presso organismi privati riconosciuti per l'alta  professionalita'  e
le specifiche competenze in materia. Sia gli organismi  pubblici  che
quelli  privati  devono  essere  riconosciuti  idonei  dal   Servizio
fitosanitario centrale,  sentito  il  parere  del  Gruppo  di  lavoro
permanente, e  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  e  delle
autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente. 
  2. Scopi della fase  di  conservazione  per  la  premoltiplicazione
sono: 
    a) la conservazione in  ambiente  protetto  di  piante  madri  di
categoria «Pre-Base»; 
    b)  la  produzione,  in  ambiente  protetto,  di   materiale   di
propagazione di categoria «Pre-Base»; 
    c)  la  produzione  e  l'allevamento  delle  piante   da   frutto
moltiplicate a partire dalle piante madri  di  categoria  «Pre-Base»,
come previsto all'articolo 23, comma 8. 
  3. La conservazione per la premoltiplicazione  e'  organizzata  per
specie o gruppi di specie. 
  4. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CCP  devono
presentare  richiesta  al  Servizio  fitosanitario  centrale  per  il
tramite  del  Servizio   fitosanitario   regionale   competente   per
territorio ed essere in possesso dei requisiti  di  cui  all'Allegato
III. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono  stabilite  le
modalita' di presentazione della domanda di riconoscimento. 
  5. La rinuncia da parte di un organismo riconosciuto a svolgere  le
funzioni di CCP e'  comunicata  al  Servizio  fitosanitario  centrale
almeno sei mesi prima della cessazione delle  attivita'  di  CCP.  Il
Servizio fitosanitario centrale,  nel  caso  di  varieta'  di  libera
moltiplicazione,  puo'  provvedere  all'individuazione  di  eventuali
altri CCP a cui affidarle. 
  6. I CCP operano conformemente alle normative  vigenti  in  materia
fitosanitaria, alle disposizioni  previste  dal  presente  decreto  e
relativi allegati, nonche' ottemperare  alle  prescrizioni  impartite
dal Servizio fitosanitario regionale competente  per  territorio.  Al
Servizio fitosanitario regionale compete la verifica  della  corretta
applicazione del presente decreto da parte dei CCP. 
  7. Gli oneri  finanziari  per  la  conservazione  e  produzione  di
materiale di moltiplicazione nei CCP sono a carico dei costitutori  o
dei loro aventi causa o dei vivaisti richiedenti.