Art. 22 
 
                Obblighi dei Centri di Conservazione 
                      per la Premoltiplicazione 
 
  1. I Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP): 
    a) sono  dotati  delle  strutture  e  dei  mezzi  necessari  alla
conservazione e alla produzione in vivo ed in vitro dei materiali  di
categoria  "Pre-Base"  rispondenti  ai  requisiti  tecnici   di   cui
all'Allegato III; 
    b) dispongono delle mappe relative all'esatta collocazione  delle
accessioni presenti ed un registro di conduzione; 
    c) trasmettono, entro il 31 gennaio di ogni anno,  una  relazione
sulla  conduzione  e  sull'attivita'  svolta  nell'anno   precedente,
comprensiva delle relative mappe, al Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio e al Servizio fitosanitario centrale. 
  2. Il Servizio fitosanitario centrale revoca l'idoneita' se il CCP: 
    a) risulta privo o perde taluno dei requisiti di cui all'Allegato
III o taluno dei requisiti  e  delle  autorizzazioni  previste  dalla
normativa fitosanitaria vigente; 
    b) non adempie agli obblighi di cui al comma 1; 
    c)  non  rispetta  le   prescrizioni   impartite   dal   Servizio
fitosanitario nazionale.