Art. 23 Requisiti per l'accettazione di una pianta madre di categoria «Pre-Base» 1. Per chiedere l'accettazione di una pianta come pianta madre di categoria «Pre-Base» il costitutore o suo avente causa presenta specifica richiesta al Servizio fitosanitario centrale secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4. 2. La domanda contiene le seguenti informazioni: a) nome e cognome o ragione sociale del costitutore o avente causa; b) indirizzo della sede legale del costitutore o dell'avente causa; c) recapito di posta elettronica e telefonico del costitutore o avente causa; d) indicazione del centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP), riconosciuto dal Ministero, in cui si richiede sia conservata la candidata pianta madre di categoria «Pre-Base»; e) riferimento alla varieta'. 3. La domanda e' corredata della seguente documentazione: a) documentazione attestante l'assenza dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione; b) dichiarazione relativa al luogo, alle modalita' di conservazione in condizioni di sanita' della candidata pianta madre di categoria «Pre-Base» e al soggetto responsabile; c) per le accessioni di cultivar soggette a vincoli di moltiplicazione, copia della documentazione sulla privativa (domanda e rilascio, ove presente) con eventuale elenco dei beneficiari; 4. Il Servizio fitosanitario centrale accetta una pianta come pianta madre di categoria «Pre-Base» se essa e' conforme agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31, se la corrispondenza alla descrizione della sua varieta' e' stabilita conformemente ai commi 5, 7 e 8 del presente articolo. Tale accettazione avviene in base ad un controllo ufficiale nonche' ai risultati delle analisi, alle registrazioni e alle procedure a norma dell'articolo 54. 5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio stabilisce la corrispondenza della pianta madre di categoria «Pre-Base» alla descrizione della sua varieta' mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varieta'. Tale osservazione e' basata su uno dei seguenti elementi: a) la descrizione ufficiale per le varieta' iscritte in uno o piu' dei registri nazionali e per le varieta' giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali; b) la descrizione che accompagna la domanda per le varieta' oggetto di una domanda di registrazione in un qualsiasi Stato membro, secondo quanto previsto dall'articolo 9; c) la descrizione che accompagna la domanda per le varieta' oggetto di una domanda di registrazione di una privativa per ritrovati vegetali; d) la descrizione ufficialmente riconosciuta, se la varieta' oggetto di tale descrizione e' iscritta in un Registro nazionale. 6. La pianta madre accettata e' posta in un sito di conservazione di cui all'articolo 21. 7. Laddove si applichi il comma 5, lettera b) o lettera c), la pianta madre di categoria «Pre-Base» e' accettata solo se e' disponibile una relazione, redatta da un qualsiasi organismo ufficiale responsabile nell'Unione o in un paese terzo, attestante che la rispettiva varieta' e' distinguibile, omogenea e stabile. In attesa di registrazione della varieta', la pianta madre in questione e i materiali prodotti a partire dalla stessa sono utilizzati solo per la produzione di materiali di categoria «Base» o «Certificato» e non sono commercializzati come materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato». Qualora la varieta' in attesa di registrazione non risulti idonea all'iscrizione al registro, tutto il materiale da essa ottenuto deve essere eliminato. 8. Qualora la determinazione della corrispondenza alla descrizione della varieta' sia possibile solo sulla scorta delle caratteristiche di una pianta in fruttificazione, l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varieta' e' effettuata sui frutti di una pianta da frutto moltiplicata dalla pianta madre di «Pre-Base». Tali piante da frutto sono tenute separate dalle piante madri di «Pre-Base» e dai materiali di «Pre-Base». Le piante da frutto sono sottoposte a ispezioni visive nei periodi dell'anno piu' appropriati, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative delle piante dei generi o delle specie in questione. 9. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.