Art. 25 Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Pre-Base» 1. I materiali di moltiplicazione di una varieta' iscritta al Registro delle varieta', diversi dalle piante madri e dai portinnesti non appartenenti a una varieta', sono certificati ufficialmente come materiali di categoria «Pre-Base» presentando specifica richiesta al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4. 2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni: a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente; b) indirizzo della sede legale del richiedente; c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente; d) riferimento della varieta'; e) indicazione del centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP), riconosciuto dal Ministero, in cui e' conservata la pianta madre di categoria «Pre-Base»; f) tipologia e quantita' dei materiali da certificare. 3. I materiali di categoria «Pre-Base» sono certificati se e' stato accertato che soddisfano i seguenti requisiti: a) sono moltiplicati, in conformita' alle previsioni di cui agli articoli 32 o 33, direttamente a partire da una pianta madre, che sia accettata in conformita' all'articolo 23 ovvero sia stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformita' all'articolo 32, ovvero mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33; b) sono corrispondenti alla descrizione della loro varieta' e la corrispondenza alla descrizione della varieta' e' verificata a norma dell'articolo 27; c) sono conservati a norma dell'articolo 28; d) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 30; e) sono conformi all'articolo 31 per quanto riguarda le alterazioni. 4. Qualora una pianta madre di categoria «Pre-Base» o i materiali di categoria «Pre-Base» non soddisfino piu' i requisiti di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Pre-Base» e gli altri materiali di categoria «Pre-Base». La pianta madre o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali di categoria «Base», «Certificato» o materiali CAC, purche' soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove la pianta madre o tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che la pianta madre o i materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31.