Art. 25 
 
            Requisiti per la certificazione dei materiali 
                       di categoria «Pre-Base» 
 
  1. I materiali di  moltiplicazione  di  una  varieta'  iscritta  al
Registro delle varieta', diversi dalle piante madri e dai portinnesti
non appartenenti a una varieta', sono certificati ufficialmente  come
materiali di categoria «Pre-Base» presentando specifica richiesta  al
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le
modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4. 
  2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni: 
    a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente; 
    b) indirizzo della sede legale del richiedente; 
    c) recapito di posta elettronica  certificata  e  telefonico  del
richiedente; 
    d) riferimento della varieta'; 
    e)   indicazione   del   centro   di   conservazione    per    la
premoltiplicazione (CCP),  riconosciuto  dal  Ministero,  in  cui  e'
conservata la pianta madre di categoria «Pre-Base»; 
    f) tipologia e quantita' dei materiali da certificare. 
  3. I materiali di categoria «Pre-Base» sono certificati se e' stato
accertato che soddisfano i seguenti requisiti: 
    a) sono moltiplicati, in conformita' alle previsioni di cui  agli
articoli 32 o 33, direttamente a partire da una pianta madre, che sia
accettata in conformita' all'articolo 23 ovvero  sia  stata  ottenuta
mediante  moltiplicazione  in  conformita'  all'articolo  32,  ovvero
mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33; 
    b) sono corrispondenti alla descrizione della loro varieta' e  la
corrispondenza alla descrizione della varieta' e' verificata a  norma
dell'articolo 27; 
    c) sono conservati a norma dell'articolo 28; 
    d) sono conformi ai requisiti fitosanitari  di  cui  all'articolo
30; 
    e)  sono  conformi  all'articolo  31  per  quanto   riguarda   le
alterazioni. 
  4. Qualora una pianta madre di categoria «Pre-Base» o  i  materiali
di categoria «Pre-Base» non soddisfino piu' i requisiti di  cui  agli
articoli 27, 28, 29, 30 e 31, il fornitore li rimuove  dal  sito  che
ospita le altre piante madri di  categoria  «Pre-Base»  e  gli  altri
materiali di categoria «Pre-Base». La  pianta  madre  o  i  materiali
cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali  di  categoria
«Base», «Certificato» o materiali CAC, purche' soddisfino i requisiti
stabiliti dal  presente  decreto  per  le  rispettive  categorie.  Il
fornitore non rimuove la pianta madre  o  tali  materiali  se  adotta
misure adeguate a garantire che la pianta madre o i  materiali  siano
nuovamente conformi ai requisiti di cui agli articoli 27, 28, 29,  30
e 31.