Art. 26 
 
Requisiti  per  la  certificazione  come   materiali   di   categoria
  «Pre-Base» di portinnesti non appartenenti a una varieta' 
  1. Un portinnesto non appartenente a una  varieta'  e'  certificato
ufficialmente,  presentando  specifica   richiesta,   come   disposto
all'articolo  25  commi  1,  2  e  3,  come  materiale  di  categoria
«Pre-Base» se e' stato accertato che soddisfa i seguenti requisiti: 
    a) e' moltiplicato direttamente  da  una  pianta  madre  mediante
riproduzione gamica o agamica; in caso  di  riproduzione  gamica  gli
alberi impollinatori sono prodotti direttamente da una  pianta  madre
mediante riproduzione vegetativa; 
    b) e' corrispondente alla descrizione della sua specie; 
    c) e' conservato a norma dell'articolo 28; 
    d) e' conforme ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 30; 
    e)  e'  conforme  all'articolo  31   per   quanto   riguarda   le
alterazioni; 
    f) la pianta madre di cui alla lettera a), e' stata accettata  in
conformita'  all'articolo   24   o   e'   stata   ottenuta   mediante
moltiplicazione   in   conformita'   all'articolo   32   o   mediante
micropropagazione conformemente all'articolo 33. 
  2. Qualora un portinnesto che e'  una  pianta  madre  di  categoria
«Pre-Base» o un materiale di categoria «Pre-Base» non soddisfi piu' i
requisiti di cui agli articoli 28,  29,  30  e  31  il  fornitore  lo
rimuove dal sito che  ospita  le  altre  piante  madri  di  categoria
«Pre-Base»  e  gli  altri  materiali  di  categoria  «Pre-Base».   Il
portinnesto cosi' rimosso puo' essere utilizzato  come  materiale  di
categoria «Base», «Certificato» o materiale CAC, purche'  soddisfi  i
requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie.
Il fornitore non rimuove tale portainnesto se adotta misure  adeguate
per garantire che esso sia nuovamente conforme ai  requisiti  di  cui
agli articoli 28, 29, 30 e 31.