Art. 26 Requisiti per la certificazione come materiali di categoria «Pre-Base» di portinnesti non appartenenti a una varieta' 1. Un portinnesto non appartenente a una varieta' e' certificato ufficialmente, presentando specifica richiesta, come disposto all'articolo 25 commi 1, 2 e 3, come materiale di categoria «Pre-Base» se e' stato accertato che soddisfa i seguenti requisiti: a) e' moltiplicato direttamente da una pianta madre mediante riproduzione gamica o agamica; in caso di riproduzione gamica gli alberi impollinatori sono prodotti direttamente da una pianta madre mediante riproduzione vegetativa; b) e' corrispondente alla descrizione della sua specie; c) e' conservato a norma dell'articolo 28; d) e' conforme ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 30; e) e' conforme all'articolo 31 per quanto riguarda le alterazioni; f) la pianta madre di cui alla lettera a), e' stata accettata in conformita' all'articolo 24 o e' stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformita' all'articolo 32 o mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33. 2. Qualora un portinnesto che e' una pianta madre di categoria «Pre-Base» o un materiale di categoria «Pre-Base» non soddisfi piu' i requisiti di cui agli articoli 28, 29, 30 e 31 il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Pre-Base» e gli altri materiali di categoria «Pre-Base». Il portinnesto cosi' rimosso puo' essere utilizzato come materiale di categoria «Base», «Certificato» o materiale CAC, purche' soddisfi i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale portainnesto se adotta misure adeguate per garantire che esso sia nuovamente conforme ai requisiti di cui agli articoli 28, 29, 30 e 31.