Art. 30 
 
      Requisiti fitosanitari per le piante madri di «Pre-Base» 
                   e per i materiali di «Pre-Base» 
 
  1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, una pianta madre
di «Pre-Base» o i materiali di  «Pre-Base»  devono  risultare  esenti
dagli  organismi  nocivi  regolamentati  non  da  quarantena  (ORNQ),
elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, e conformi  ai  requisiti  di
cui all'Allegato II, parte 4, per quanto  riguarda  il  genere  o  la
specie in questione. Tale ispezione visiva e' effettuata dal Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio. 
  2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e
se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della
pianta madre di «Pre-Base» o dei materiali di «Pre-Base» per rilevare
la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e conformi
ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda  il
genere o la specie in questione e la categoria. 
  3. In caso di dubbi per quanto  riguarda  la  presenza  degli  ORNQ
elencati  nell'Allegato  II,  parte  1,  il  Servizio   fitosanitario
regionale competente  per  territorio  effettua  il  campionamento  e
l'analisi della  pianta  madre  di  «Pre-Base»  o  dei  materiali  di
«Pre-Base» in questione. 
  4. Per quanto riguarda il campionamento  e  l'analisi,  di  cui  al
comma 1, si applicano  i  protocolli  dell'Organizzazione  europea  e
mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli
riconosciuti  a  livello  internazionale.  Se  tali  protocolli,  per
l'organismo nocivo  in  esame,  non  sono  disponibili,  il  Servizio
fitosanitario  regionale  competente   per   territorio   applica   i
protocolli validati scientificamente a livello nazionale. In tal caso
lo Stato, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri
e della Commissione i summenzionati protocolli. 
  5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e
se  del  caso  il  fornitore,  presenta  i  campioni  ai   laboratori
ufficialmente accettati dal Servizio fitosanitario nazionale. 
  6. In caso di risultato  positivo  a  un'analisi  per  rilevare  la
presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parti
1 e 2, per quanto riguarda il genere o la  specie  in  questione,  il
fornitore registrato rimuove  la  pianta  madre  di  «Pre-Base»  o  i
materiali di «Pre-Base» infestati o infetti dal sito  che  ospita  le
altre piante madri di «Pre-Base» e gli altri materiali di  «Pre-Base»
conformemente all'articolo 25, comma 5, o all'articolo 26, comma 2, o
adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4. 
  7. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui  al
comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per  quanto  riguarda  il
genere o la specie in questione e la categoria. 
  8. Il comma 1 non si applica alle piante madri di «Pre-Base»  e  ai
materiali di «Pre-Base» durante la crioconservazione.