Art. 9
Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
1. L'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, e'
sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero il Ministro delegato per la famiglia, con proprio decreto
emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia
e con il Ministro delegato per le pari opportunita', sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nonche' le Commissioni
parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del
Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.».
2. All'articolo 1, comma 1258, della legge del 27 dicembre 2006 n.
296, ultimo periodo, le parole «nella dotazione dello stato di
previsione del Ministero della solidarieta' sociale» sono sostituite
dalle seguenti: «nel bilancio della Presidenza del consiglio dei
ministri».
3. L'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 2, del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018 n. 97, e' soppresso.