Art. 9 
 
           Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 
 
  1. L'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997,  n.  285,  e'
sostituito dal seguente: «Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
ovvero il Ministro delegato per  la  famiglia,  con  proprio  decreto
emanato di concerto con i  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia
e con il Ministro delegato  per  le  pari  opportunita',  sentite  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nonche'  le  Commissioni
parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle  quote  del
Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e
di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.». 
  2. All'articolo 1, comma 1258, della legge del 27 dicembre 2006  n.
296, ultimo periodo,  le  parole  «nella  dotazione  dello  stato  di
previsione del Ministero della solidarieta' sociale» sono  sostituite
dalle seguenti: «nel bilancio  della  Presidenza  del  consiglio  dei
ministri». 
  3. L'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 2, del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018 n. 97, e' soppresso.