Art. 13 Funzioni e compiti 1. Le Capitanerie di Porto svolgono in sede decentrata le attribuzioni previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, che esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando generale. 2. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie: a) ricerca e soccorso in mare, quale Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo (I.M.R.C.C.), e nei laghi maggiori ove sia istituito un proprio apposito presidio, nonche' attivita' di organizzazione e coordinamento della formazione, della qualificazione e dell'addestramento; b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di monitoraggio e di informazione del traffico marittimo e interfaccia unica nazionale per l'arrivo e partenza delle navi, quale nodo primario di acquisizione e scambio diretto delle informazioni connesse agli usi civili e produttivi del mare; c) esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo; d) rapporti con organismi nazionali e internazionali, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e nei porti, anche relativamente all'impiego di personale del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di direttive generali o specifiche del Ministro, per gli altri profili funzionali correlati alle competenze del Ministero; e) addestramento del personale marittimo e certificazione degli enti di formazione e di addestramento; f) coordinamento delle attivita', organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle Capitanerie di Porto e valutazione dei direttori marittimi; g) predisposizione della normativa tecnica di settore; h) impiego del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto e approvazione delle dotazioni di personale degli uffici marittimi per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo; i) formazione specialistica del personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle materie di specifica competenza e rilascio delle relative abilitazioni; l) vigilanza e controllo operativo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce. 3. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base della direttiva annuale generale del Ministro, coordina l'attivita' degli Uffici marittimi. 4. Il vice Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge funzioni vicarie del Comandante generale e per le quali non percepisce alcun compenso aggiuntivo. 5. Il Corpo delle capitanerie di Porto - guardia costiera svolge gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, prevedendo l'impiego di personale in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza.