Art. 22 
 
          Operazioni sul mercato mediante il canale diretto 
 
  1. Il Patrimonio  Destinato  puo'  effettuare  altresi'  interventi
diretti in imprese strategiche, intese come le societa' operanti  nei
settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b),  c),  d),
e), del regolamento  (UE)  2019/452  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19  marzo  2019,  che  istituisce  un  quadro  per  il
controllo  degli  investimenti  esteri  diretti  nell'Unione,  e   le
societa' di  rilevante  interesse  nazionale  individuate  secondo  i
requisiti dimensionali e di settore definiti ai  sensi  dell'articolo
5,  comma  8-bis,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
come indicati all'articolo  5,  che  alle  date  di  richiesta  e  di
erogazione  dell'intervento  hanno  i  seguenti  requisiti   in   via
cumulativa: 
    a) azioni quotate sul mercato telematico azionario organizzato  e
gestito  da  Borsa  Italiana  S.p.A.,  aventi  una   capitalizzazione
maggiore di 250 milioni; 
    b) un flottante maggiore del 25 per cento; 
    c) il volume medio giornaliero degli scambi delle azioni nei  sei
mesi precedenti l'intervento maggiore di 1 milione di euro. 
  2. Gli interventi  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
effettuati tramite: 
    a) acquisto di prestiti obbligazionari convertibili; 
    b) acquisto di azioni sul  mercato  primario  e  secondario,  con
modalita' operative in linea con le prassi di mercato. 
  3. Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati  solo
qualora relativi alla realizzazione  di  operazioni  incidenti  sugli
obiettivi di politica industriale di cui all'articolo 15, comma 1. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 19 marzo 2019 che  istituisce  un  quadro
          per  il  controllo  degli   investimenti   esteri   diretti
          nell'Unione e' pubblicato nella GUUE 21 marzo 209 L 79. 
              -  Il  testo  del  comma  8-bis  dell'articolo  5   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326  e'
          riportato nelle note all'art. 2.