Art. 23 
 
   Operazioni sul mercato secondario mediante il canale indiretto 
 
  1. Il Patrimonio  Destinato  puo'  effettuare  altresi'  interventi
indiretti  in  favore  di  imprese  strategiche,  come  definite   al
precedente articolo 22, comma 1, che hanno i seguenti requisiti: 
    a) le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione; 
    b) abbiano una capitalizzazione inferiore a euro 250 milioni. 
  2. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo  sono  effettuati
tramite la sottoscrizione di quote di OICR, gestiti da  societa'  per
la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo  34  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  e  controllate  da  CDP
S.p.A., che investono prevalentemente in  societa'  di  medio-piccola
capitalizzazione operanti in Italia, e i cui obiettivi e politica  di
investimento  sono  coerenti  con  le  finalita'  di  intervento  del
Patrimonio Destinato e i limiti relativi alle modalita' di intervento
dello stesso  previsti  dall'articolo  27  del  decreto-legge  e  dal
presente decreto, come ulteriormente specificati dal Regolamento  del
Patrimonio  Destinato.  Il  Regolamento  del   Patrimonio   Destinato
individua adeguati presidi per la gestione di eventuali conflitti  di
interesse di CDP S.p.A. 
  3. Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati  solo
qualora relativi alla realizzazione  di  operazioni  incidenti  sugli
obiettivi di politica industriale di cui all'articolo 15, comma 1. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  34  del  citato
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52): 
                «Art. 34 (Autorizzazione della societa'  di  gestione
          del risparmio). - 1. La Banca d'Italia, sentita la  Consob,
          autorizza le Sgr all'esercizio  del  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia
          ai FIA, nonche' all'esercizio del servizio di  gestione  di
          portafogli,  del  servizio  di  consulenza  in  materia  di
          investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione  di
          ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni: 
                  a) sia adottata la forma di societa' per azioni; 
                  b) la sede legale e  la  direzione  generale  della
          societa' siano situate nel territorio della Repubblica; 
                  c) il capitale sociale versato sia di ammontare non
          inferiore a quello determinato in via generale dalla  Banca
          d'Italia; 
                  d)   i   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  e  controllo   siano   idonei,
          secondo quanto previsto dall'articolo 13; 
                  e)  i  titolari   delle   partecipazioni   indicate
          all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano  i
          criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono
          le condizioni per il  divieto  previsto  dall'articolo  15,
          comma 2; 
                  f) la struttura del  gruppo  di  cui  e'  parte  la
          societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
          della vigilanza  sulla  societa'  stessa  e  siano  fornite
          almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15,
          comma 5; 
                  g)   venga    presentato,    unitamente    all'atto
          costitutivo  e  allo  statuto,  un  programma   concernente
          l'attivita` iniziale nonche' una relazione sulla  struttura
          organizzativa; 
                  h) la  denominazione  sociale  contenga  le  parole
          "societa' di gestione del risparmio". 
                2. L'autorizzazione e' negata quando  dalla  verifica
          delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
          la sana e prudente gestione. 
                3. La Banca d'Italia, sentita la  CONSOB,  disciplina
          la procedura di autorizzazione e le  ipotesi  di  decadenza
          dall'autorizzazione quando  la  societa'  di  gestione  del
          risparmio  non  abbia  iniziato  o  abbia   interrotto   lo
          svolgimento dei servizi autorizzati. 
                4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le
          operazioni  di  fusione  o  di  scissione  di  societa'  di
          gestione del risparmio.» 
              - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato  nelle  note  alle
          premesse.