Art. 23 Operazioni sul mercato secondario mediante il canale indiretto 1. Il Patrimonio Destinato puo' effettuare altresi' interventi indiretti in favore di imprese strategiche, come definite al precedente articolo 22, comma 1, che hanno i seguenti requisiti: a) le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; b) abbiano una capitalizzazione inferiore a euro 250 milioni. 2. Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati tramite la sottoscrizione di quote di OICR, gestiti da societa' per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e controllate da CDP S.p.A., che investono prevalentemente in societa' di medio-piccola capitalizzazione operanti in Italia, e i cui obiettivi e politica di investimento sono coerenti con le finalita' di intervento del Patrimonio Destinato e i limiti relativi alle modalita' di intervento dello stesso previsti dall'articolo 27 del decreto-legge e dal presente decreto, come ulteriormente specificati dal Regolamento del Patrimonio Destinato. Il Regolamento del Patrimonio Destinato individua adeguati presidi per la gestione di eventuali conflitti di interesse di CDP S.p.A. 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati solo qualora relativi alla realizzazione di operazioni incidenti sugli obiettivi di politica industriale di cui all'articolo 15, comma 1.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): «Art. 34 (Autorizzazione della societa' di gestione del risparmio). - 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonche' all'esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 13; e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2; f) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita` iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa; h) la denominazione sociale contenga le parole "societa' di gestione del risparmio". 2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione. 3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la societa' di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati. 4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di societa' di gestione del risparmio.» - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse.