Art. 24 
 
        Operazioni relative alla ristrutturazione di imprese 
 
  1. Il Patrimonio Destinato puo' effettuare  interventi  relativi  a
operazioni di ristrutturazione di societa' che, nonostante temporanei
squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate
prospettive di redditivita', alle condizioni  indicate  nel  presente
articolo e ulteriormente specificate nel Regolamento  del  Patrimonio
Destinato. 
  2. Il Patrimonio Destinato effettua i propri  interventi  ai  sensi
del presente articolo, in via diretta,  prevalentemente  mediante  la
sottoscrizione  di  aumenti  di   capitale,   in   presenza   di   un
co-investimento, contemporaneo e alle medesime condizioni,  da  parte
di uno o piu' co-investitori privati, inclusi gli azionisti esistenti
della societa' richiedente, i quali co-investano  nuove  risorse  per
cassa  di   importo   complessivamente   non   inferiore   a   quello
dell'intervento del Patrimonio Destinato. Gli interventi  di  cui  al
comma  1  relativi  a  societa'  per  azioni  costituite   in   forma
cooperativa sono effettuati tenendo conto della  specifica  normativa
ad esse applicabile. 
  3. Gli interventi del Patrimonio Destinato, di cui al comma  2  non
possono essere comunque inferiori a 250 milioni di euro, per  ciascun
intervento. L'impresa  deve  presentare,  in  sede  di  richiesta  di
intervento, un piano di  ristrutturazione  attestato  da  un  esperto
indipendente, da cui emerga la sostenibilita' dell'indebitamento e un
fair value dell'impresa stessa,  calcolato  con  i  criteri  previsti
all'articolo 9 per le societa'  non  quotate,  che  abbia  un  valore
«pre-money» positivo prima della nuova finanza immessa. 
  4.  I  contratti  che  disciplinano  l'intervento  del   Patrimonio
Destinato ai sensi del comma 2 possono prevedere, tra l'altro: 
    a) specifici diritti  di  governance  in  favore  del  Patrimonio
Destinato, inclusi diritti di veto su determinate  materie  riservate
in favore del Patrimonio Destinato e diritti di nomina dei componenti
degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa beneficiaria
e dei dirigenti apicali; 
    b) eventi che determinano lo stralcio delle esposizioni debitorie
della societa' ovvero la loro  conversione  in  poste  di  patrimonio
netto in casi di eccessivo indebitamento; 
    c) specifiche dichiarazioni e impegni dell'impresa beneficiaria e
dei suoi soci  di  controllo,  ove  presenti,  fino  alla  cessazione
dell'intervento del Patrimonio Destinato; 
    d) specifiche ipotesi di risoluzione  anticipata  dell'intervento
in caso di violazione di tali dichiarazioni o impegni; 
    e) impegni  dell'impresa  richiedente  a  utilizzare  le  risorse
acquisite per le finalita' connesse alla sua  ristrutturazione  e  al
ripristino dell'equilibrio patrimoniale ovvero finanziario; 
    f) limiti e impegni relativi alla distribuzione di dividendi e al
riacquisto di azioni proprie; 
    g) l'impegno dei soci di maggioranza dell'impresa  richiedente  a
non avviare attivita' in concorrenza con quelle dell'impresa stessa; 
    h)  l'impegno  dell'impresa  richiedente  a   non   delocalizzare
know-how e attivita' produttive all'estero e a non trasferire la sede
sociale all'estero; 
    i) limiti alla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti
apicali o con responsabilita' strategiche. 
  5. Possono presentare richiesta per l'intervento ai sensi del comma
2 anche le imprese che versino in una situazione di crisi reversibile
che abbiano presentato domanda, o comunque abbiano avuto  accesso,  a
una delle procedure di cui all'articolo 182-bis del Regio decreto  16
marzo 1942, n. 267, ovvero al concordato preventivo. 
  6. Le  operazioni  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
effettuate dal Patrimonio Destinato anche in via indiretta,  mediante
la sottoscrizione di quote o azioni  di  OICR  alternativi  italiani,
inclusi gli OICR di credito, o FIA UE,  in  presenza  delle  seguenti
condizioni: 
    a) le quote o azioni dell'OICR siano sottoscritte, alle  medesime
condizioni  del  Patrimonio  Destinato,  da  parte  di  uno  o   piu'
co-investitori  privati,   ovvero   all'intervento   del   Patrimonio
Destinato, effettuato per il tramite  dell'OICR,  partecipino  uno  o
piu' co-investitori privati alle medesime condizioni; 
    b) gli obiettivi e la politica di investimento degli OICR  devono
essere  coerenti  con  le  finalita'  di  intervento  del  Patrimonio
Destinato e i limiti relativi  alle  modalita'  di  intervento  dello
stesso previsti dall'articolo 27 del  decreto-legge  e  dal  presente
decreto,  come  eventualmente   specificati   dal   Regolamento   del
Patrimonio Destinato; 
    c) l'ammontare dell'OICR (da  intendersi  come  il  maggiore  tra
l'ammontare degli impegni di sottoscrizione  raccolti  e  l'ammontare
delle attivita' risultanti dall'ultima relazione annuale o semestrale
approvata) sia almeno pari a 100 milioni di euro; 
    d) fermo  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  5,  ciascun
investimento dell'OICR sia mantenuto nel  limite  del  20  per  cento
dell'ammontare dell'OICR stesso; 
    e) l'ammontare delle quote o azioni  dell'OICR  sottoscritte  dal
Patrimonio Destinato sia almeno pari a euro 30 milioni di euro e  non
superiore al 49 per cento dell'ammontare dell'OICR. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 182-bis  del  Regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa): 
                «Art.  182-bis  (Accordi  di   ristrutturazione   dei
          debiti). - L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare,
          depositando la  documentazione  di  cui  all'articolo  161,
          l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
          stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
          per cento dei crediti, unitamente ad una relazione  redatta
          da un professionista, designato dal debitore,  in  possesso
          dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,  lettera
          d) sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita'
          dell'accordo stesso con particolare  riferimento  alla  sua
          idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
          estranei nel rispetto dei seguenti termini: 
                  a) entro centoventi  giorni  dall'omologazione,  in
          caso di crediti gia' scaduti a quella data; 
                  b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in  caso
          di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. 
                L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese  e
          acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. 
                Dalla data della pubblicazione e per sessanta  giorni
          i creditori per titolo e causa anteriore a  tale  data  non
          possono iniziare o proseguire azioni cautelari o  esecutive
          sul  patrimonio  del  debitore,  ne'  acquisire  titoli  di
          prelazione se non concordati. Si  applica  l'articolo  168,
          secondo comma. 
                Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
          ogni altro interessato  possono  proporre  opposizione.  Il
          tribunale, decise le opposizioni, procede  all'omologazione
          in camera di consiglio con decreto motivato.  Il  tribunale
          omologa l'accordo' anche in mancanza di adesione  da  parte
          dell'amministrazione finanziaria o degli  enti  gestori  di
          forme  di  previdenza  o  assistenza  obbligatorie   quando
          l'adesione e' decisiva ai  fini  del  raggiungimento  della
          percentuale di cui al primo comma  e  quando,  anche  sulla
          base delle risultanze della relazione del professionista di
          cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della
          predetta amministrazione o degli enti gestori di  forme  di
          previdenza  o  assistenza   obbligatorie   e'   conveniente
          rispetto all'alternativa liquidatoria. 
                Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
          appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto  applicabile,
          entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel  registro
          delle imprese. 
                Il  divieto  di  iniziare  o  proseguire  le   azioni
          cautelari o esecutive di cui al  terzo  comma  puo'  essere
          richiesto   dall'imprenditore   anche   nel   corso   delle
          trattative e prima della  formalizzazione  dell'accordo  di
          cui al presente articolo, depositando presso  il  tribunale
          competente ai sensi dell'articolo 9  la  documentazione  di
          cui all'articolo 161, primo e secondo comma lettere a), b),
          c) e d),  e  una  proposta  di  accordo  corredata  da  una
          dichiarazione   dell'imprenditore,   avente    valore    di
          autocertificazione, attestante che sulla proposta  sono  in
          corso trattative con i creditori che  rappresentano  almeno
          il sessanta per cento dei crediti e  da  una  dichiarazione
          del professionista avente i requisiti di  cui  all'articolo
          67, terzo comma,  lettera  d),  circa  la  idoneita'  della
          proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento
          dei creditori con i quali non sono in  corso  trattative  o
          che hanno  comunque  negato  la  propria  disponibilita'  a
          trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma
          e'  pubblicata  nel  registro  delle  imprese   e   produce
          l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni
          esecutive e cautelari, nonche'  del  divieto  di  acquisire
          titoli   di   prelazione,   se   non   concordati,    dalla
          pubblicazione. 
                Il  tribunale,  verificata   la   completezza   della
          documentazione  depositata,  fissa  con  decreto  l'udienza
          entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
          di cui al  sesto  comma,  disponendo  la  comunicazione  ai
          creditori   della   documentazione   stessa.   Nel    corso
          dell'udienza, riscontrata la  sussistenza  dei  presupposti
          per pervenire a un accordo di ristrutturazione  dei  debiti
          con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
          per l'integrale pagamento dei creditori  con  i  quali  non
          sono in corso trattative o che  hanno  comunque  negato  la
          propria disponibilita'  a  trattare,  dispone  con  decreto
          motivato il divieto di  iniziare  o  proseguire  le  azioni
          cautelari o esecutive e di acquisire titoli  di  prelazione
          se non  concordati  assegnando  il  termine  di  non  oltre
          sessanta   giorni   per   il   deposito   dell'accordo   di
          ristrutturazione   e   della    relazione    redatta    dal
          professionista a norma del  primo  comma.  Il  decreto  del
          precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto  comma
          in quanto applicabile. 
                A   seguito   del   deposito   di   un   accordo   di
          ristrutturazione  dei  debiti  nei  termini  assegnati  dal
          tribunale trovano applicazione le disposizioni  di  cui  al
          secondo, terzo, quarto e  quinto  comma.  Se  nel  medesimo
          termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
          si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.» 
              - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato  nelle  note  alle
          premesse.