Art. 24 Operazioni relative alla ristrutturazione di imprese 1. Il Patrimonio Destinato puo' effettuare interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di societa' che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita', alle condizioni indicate nel presente articolo e ulteriormente specificate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. 2. Il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi ai sensi del presente articolo, in via diretta, prevalentemente mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale, in presenza di un co-investimento, contemporaneo e alle medesime condizioni, da parte di uno o piu' co-investitori privati, inclusi gli azionisti esistenti della societa' richiedente, i quali co-investano nuove risorse per cassa di importo complessivamente non inferiore a quello dell'intervento del Patrimonio Destinato. Gli interventi di cui al comma 1 relativi a societa' per azioni costituite in forma cooperativa sono effettuati tenendo conto della specifica normativa ad esse applicabile. 3. Gli interventi del Patrimonio Destinato, di cui al comma 2 non possono essere comunque inferiori a 250 milioni di euro, per ciascun intervento. L'impresa deve presentare, in sede di richiesta di intervento, un piano di ristrutturazione attestato da un esperto indipendente, da cui emerga la sostenibilita' dell'indebitamento e un fair value dell'impresa stessa, calcolato con i criteri previsti all'articolo 9 per le societa' non quotate, che abbia un valore «pre-money» positivo prima della nuova finanza immessa. 4. I contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato ai sensi del comma 2 possono prevedere, tra l'altro: a) specifici diritti di governance in favore del Patrimonio Destinato, inclusi diritti di veto su determinate materie riservate in favore del Patrimonio Destinato e diritti di nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa beneficiaria e dei dirigenti apicali; b) eventi che determinano lo stralcio delle esposizioni debitorie della societa' ovvero la loro conversione in poste di patrimonio netto in casi di eccessivo indebitamento; c) specifiche dichiarazioni e impegni dell'impresa beneficiaria e dei suoi soci di controllo, ove presenti, fino alla cessazione dell'intervento del Patrimonio Destinato; d) specifiche ipotesi di risoluzione anticipata dell'intervento in caso di violazione di tali dichiarazioni o impegni; e) impegni dell'impresa richiedente a utilizzare le risorse acquisite per le finalita' connesse alla sua ristrutturazione e al ripristino dell'equilibrio patrimoniale ovvero finanziario; f) limiti e impegni relativi alla distribuzione di dividendi e al riacquisto di azioni proprie; g) l'impegno dei soci di maggioranza dell'impresa richiedente a non avviare attivita' in concorrenza con quelle dell'impresa stessa; h) l'impegno dell'impresa richiedente a non delocalizzare know-how e attivita' produttive all'estero e a non trasferire la sede sociale all'estero; i) limiti alla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti apicali o con responsabilita' strategiche. 5. Possono presentare richiesta per l'intervento ai sensi del comma 2 anche le imprese che versino in una situazione di crisi reversibile che abbiano presentato domanda, o comunque abbiano avuto accesso, a una delle procedure di cui all'articolo 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero al concordato preventivo. 6. Le operazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate dal Patrimonio Destinato anche in via indiretta, mediante la sottoscrizione di quote o azioni di OICR alternativi italiani, inclusi gli OICR di credito, o FIA UE, in presenza delle seguenti condizioni: a) le quote o azioni dell'OICR siano sottoscritte, alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato, da parte di uno o piu' co-investitori privati, ovvero all'intervento del Patrimonio Destinato, effettuato per il tramite dell'OICR, partecipino uno o piu' co-investitori privati alle medesime condizioni; b) gli obiettivi e la politica di investimento degli OICR devono essere coerenti con le finalita' di intervento del Patrimonio Destinato e i limiti relativi alle modalita' di intervento dello stesso previsti dall'articolo 27 del decreto-legge e dal presente decreto, come eventualmente specificati dal Regolamento del Patrimonio Destinato; c) l'ammontare dell'OICR (da intendersi come il maggiore tra l'ammontare degli impegni di sottoscrizione raccolti e l'ammontare delle attivita' risultanti dall'ultima relazione annuale o semestrale approvata) sia almeno pari a 100 milioni di euro; d) fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, ciascun investimento dell'OICR sia mantenuto nel limite del 20 per cento dell'ammontare dell'OICR stesso; e) l'ammontare delle quote o azioni dell'OICR sottoscritte dal Patrimonio Destinato sia almeno pari a euro 30 milioni di euro e non superiore al 49 per cento dell'ammontare dell'OICR.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa): «Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). - L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita' dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti gia' scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, ne' acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168, secondo comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il tribunale omologa l'accordo' anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma lettere a), b), c) e d), e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneita' della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche' del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine e' depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.» - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse.