Art. 18 Direttori di gara 1. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarita' tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attivita' nonche' alla registrazione dei relativi risultati. 2. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Disciplina Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, dotate di autonomia operativa.