Art. 18 
 
                          Direttori di gara 
 
  1.  I  direttori  di  gara  partecipano  allo   svolgimento   delle
manifestazioni  sportive  per  assicurarne  la  regolarita'  tecnica.
Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e  valutazione
dell'attivita' nonche' alla registrazione dei relativi risultati. 
  2. Il reclutamento, la formazione e la designazione  dei  direttori
di gara spetta ad articolazioni interne  delle  Federazioni  Sportive
Nazionali, delle  Disciplina  Sportive  Associate  e  degli  Enti  di
Promozione Sportiva, dotate di autonomia operativa.