Art. 40 Adeguamento alle disposizioni della legge 1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve. 2. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 e degli impianti di risalita adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.