Art. 40 
 
              Adeguamento alle disposizioni della legge 
 
  1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, adeguano le proprie normative alle disposizioni  di
cui al  presente  decreto  e  a  quelle  che  costituiscono  principi
fondamentali in tema di  sicurezza  individuale  e  collettiva  nella
pratica dello sci e degli altri sport della neve. 
  2. I gestori delle aree individuate  ai  sensi  dell'articolo  4  e
degli impianti di risalita adeguano, entro due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di risalita e le
piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.