Art. 41 
 
                     Rinegoziazione concessioni 
 
  1. Al fine di adeguarsi alle norme del presente decreto, i soggetti
affidatari di impianti  sciistici,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, hanno facolta' di  sottoporre
all'ente affidante una domanda di revisione dei contratti  concessori
o di partenariato pubblico privato comunque denominati in essere alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  mediante   la
rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie
originariamente pattuite, anche attraverso la  proroga  della  durata
del rapporto, al fine di consentire: 
    a)  il   graduale   recupero   dei   maggiori   costi   derivanti
dall'applicazione delle norme del presente decreto; 
    b) l'integrale ammortamento degli investimenti  effettuati  o  di
quelli programmati; 
    c) il rimborso dell'indebitamento contratto,  come  eventualmente
rimodulato per effetto di eventuali moratorie o agevolazioni concesse
da parte degli istituti finanziatori. 
  2. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti
in capo all'operatore economico  e  delle  condizioni  di  equilibrio
economico finanziario relative al contratto di concessione.  In  caso
di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In  tale
caso, l'operatore economico ha diritto al rimborso del  valore  delle
opere  realizzate  piu'  gli  oneri   accessori,   al   netto   degli
ammortamenti, ovvero, nel  caso  in  cui  l'opera  non  abbia  ancora
superato la fase di  collaudo,  dei  costi  effettivamente  sostenuti
dall'operatore economico, nonche' delle penali e  degli  altri  costi
sostenuti o  da  sostenere  in  conseguenza  dello  scioglimento  del
contratto.