Art. 43 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e'  abrogata  la  legge  24  dicembre  2003,  n.  363,  ad  eccezione
dell'articolo 5, commi 1 e  2,  dell'articolo  7,  commi  5  e  6,  e
dell'articolo 23. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi, Presidente del Consiglio 
                                  dei ministri 
 
                                  Franco, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
 
                                  Giovannini, Ministro delle 
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Stefani, Ministro per le 
                                  disabilita' 
 
                                  Gelmini, Ministro per gli affari 
                                  regionali e le autonomie 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
          Note all'art. 43: 
              - La citata legge 24 dicembre 2003, n. 363, e' abrogata
          dal presente decreto, ad eccezione del seguente: 
              «Art. 5 (Informazione e diffusione delle cautele  volte
          alla  prevenzione   degli   infortuni).   -   1.   Per   il
          finanziamento di campagne informative, a  cadenza  annuale,
          volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli  sport
          invernali, e' stanziata la somma di 500.000 euro  annui,  a
          decorrere dall'anno  2003.  Le  campagne  informative  sono
          definite e predisposte, sentite  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province
          autonome di Trento e di Bolzano e la  federazione  sportiva
          nazionale  competente  in  materia   di   sport   invernali
          riconosciuta  dal  Comitato  olimpico  nazionale   italiano
          (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con
          il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla  piu'
          ampia informazione  dei  praticanti  gli  sport  invernali,
          anche  mediante  la  diffusione  della   conoscenza   delle
          classificazioni delle  piste,  della  segnaletica  e  delle
          regole di condotta previste dalla presente  legge.  2.  Nel
          limite del 20 per cento delle risorse stanziate  dal  comma
          1, il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca concorda  con  la  federazione  sportiva  nazionale
          competente in materia di sport invernali  riconosciuta  dal
          CONI iniziative  volte  alla  diffusione  della  conoscenza
          delle classificazioni  delle  piste,  della  segnaletica  e
          delle  regole  di  condotta  di  cui  al  comma  1,   anche
          stipulando  con  essa  apposite  convenzioni  e  prevedendo
          campagne  informative  da  realizzare  nelle   scuole,   da
          svolgere anche durante il normale orario scolastico. 
              3. Nel perseguimento delle finalita' indicate al  comma
          1  e'  fatto  obbligo  ai  gestori  delle   aree   sciabili
          attrezzate di  cui  all'articolo  2  di  esporre  documenti
          relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica
          e alle regole di condotta previste  dalla  presente  legge,
          garantendone un'adeguata visibilita'.».