Art. 43 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogata la legge 24 dicembre 2003, n. 363, ad eccezione dell'articolo 5, commi 1 e 2, dell'articolo 7, commi 5 e 6, e dell'articolo 23. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Giovannini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Stefani, Ministro per le disabilita' Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 43: - La citata legge 24 dicembre 2003, n. 363, e' abrogata dal presente decreto, ad eccezione del seguente: «Art. 5 (Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni). - 1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, e' stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla piu' ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge. 2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico. 3. Nel perseguimento delle finalita' indicate al comma 1 e' fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilita'.».