Art. 31 
 
Misure per favorire l'attivita' didattica e  per  il  recupero  delle
competenze e della socialita'  delle  studentesse  e  degli  studenti
                      nell'emergenza COVID-19. 
 
  1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni  scolastiche  di
cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
e' incrementato di 150 milioni di euro nell'anno  2021.  Il  predetto
incremento e' destinato per l'acquisto,  sulla  base  delle  esigenze
delle singole istituzioni scolastiche statali, di: 
    a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale
e degli ambienti, nonche' di ogni altro materiale, anche di  consumo,
il cui impiego  sia  riconducibile  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19; 
    b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza
psicologica  e  pedagogica,  da  rivolgere  in  particolar   modo   a
studentesse  e  studenti,  oltre  che  al  personale  scolastico,  in
relazione alla prevenzione  e  al  trattamento  dei  disagi  e  delle
conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
    c) servizi medico-sanitari  volti  a  supportare  le  istituzioni
scolastiche  nella  gestione  dell'emergenza  epidemiologica,   nelle
attivita'  inerenti  alla  somministrazione   facoltativa   di   test
diagnostici   alla    popolazione    scolastica    di    riferimento,
all'espletamento  delle  attivita'  di  tracciamento   dei   contatti
nell'ambito  della  indagine  epidemiologica,  anche  allo  scopo  di
svolgere una  funzione  efficace  e  tempestiva  di  raccordo  con  i
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali; 
    d) dispositivi  e  materiali  destinati  al  potenziamento  delle
attivita' di inclusione  degli  studenti  con  disabilita',  disturbi
specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. 
  2. Le risorse di cui al comma 1  sono  assegnate  alle  istituzioni
scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla
base dei criteri e parametri vigenti per la  ripartizione  del  fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui  al  citato
articolo 1, comma 601, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  Il
Ministero dell'istruzione garantisce  la  gestione  coordinata  delle
iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi centralizzati  di
indirizzo,  supporto  e  monitoraggio  in  favore  delle  istituzioni
scolastiche,   anche   attraverso   il   servizio    di    assistenza
Amministrativo  -  Contabile  e  la  predisposizione   di   procedure
operative, modelli anche informatici e documentazione funzionali alla
gestione e alla rendicontazione delle risorse. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  comunica  alle  istituzioni
scolastiche  ed   educative   statali   l'ammontare   delle   risorse
finanziarie di cui al  comma  1  da  assegnare,  con  l'obiettivo  di
accelerare l'avvio delle procedure  di  affidamento  e  realizzazione
degli interventi. Le istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali
provvedono  entro  il  31  dicembre  2021  alla  realizzazione  degli
interventi o al completamento delle procedure  di  affidamento  degli
interventi. 
  4. I revisori dei  conti  delle  istituzioni  scolastiche  svolgono
controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie  di  cui
al presente articolo in relazione alle finalita' in  esso  stabilite,
ai sensi dell'articolo  51,  comma  4,  primo  periodo,  del  decreto
interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e secondo le indicazioni del
Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze. 
  5.  L'assenza  dal  lavoro  del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche
per  la  somministrazione  del  vaccino   contro   il   COVID-19   e'
giustificata. La predetta assenza non determina  alcuna  decurtazione
del trattamento economico, ne' fondamentale ne' accessorio. 
  6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella  gestione
della situazione emergenziale e nello sviluppo di attivita'  volte  a
potenziare l'offerta formativa extracurricolare,  il  recupero  delle
competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione
di attivita' per il recupero della  socialita',  della  proattivita',
della vita di gruppo delle studentesse e  degli  studenti  anche  nel
periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico
2020/2021 e l'inizio di quelle  dell'anno  scolastico  2021/2022,  il
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge  18
dicembre 1997, n. 440, e' incrementato di 150  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla  base  di
criteri  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine
di ottimizzare  l'impiego  dei  finanziamenti  di  cui  al  Programma
operativo nazionale «Per la Scuola»  2014-2020,  da  adottarsi  entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le
istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro  il  31
dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al  completamento
delle procedure di affidamento degli  interventi,  anche  tramite  il
coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto  della
normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e  dal  comma  6,  pari  a  300
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
42.