Art. 31
Misure per favorire l'attivita' didattica e per il recupero delle
competenze e della socialita' delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza COVID-19.
1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di
cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' incrementato di 150 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto
incremento e' destinato per l'acquisto, sulla base delle esigenze
delle singole istituzioni scolastiche statali, di:
a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale
e degli ambienti, nonche' di ogni altro materiale, anche di consumo,
il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza
psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a
studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in
relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle
conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni
scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle
attivita' inerenti alla somministrazione facoltativa di test
diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento,
all'espletamento delle attivita' di tracciamento dei contatti
nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di
svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;
d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle
attivita' di inclusione degli studenti con disabilita', disturbi
specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni
scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla
base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato
articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle
iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi centralizzati di
indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni
scolastiche, anche attraverso il servizio di assistenza
Amministrativo - Contabile e la predisposizione di procedure
operative, modelli anche informatici e documentazione funzionali alla
gestione e alla rendicontazione delle risorse.
3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, comunica alle istituzioni
scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse
finanziarie di cui al comma 1 da assegnare, con l'obiettivo di
accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione
degli interventi. Le istituzioni scolastiche ed educative statali
provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli
interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli
interventi.
4. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono
controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui
al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite,
ai sensi dell'articolo 51, comma 4, primo periodo, del decreto
interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e secondo le indicazioni del
Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche
per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 e'
giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione
del trattamento economico, ne' fondamentale ne' accessorio.
6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione
della situazione emergenziale e nello sviluppo di attivita' volte a
potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle
competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione
di attivita' per il recupero della socialita', della proattivita',
della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel
periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico
2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, il
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18
dicembre 1997, n. 440, e' incrementato di 150 milioni di euro per
l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine
di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di cui al Programma
operativo nazionale «Per la Scuola» 2014-2020, da adottarsi entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le
istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31
dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento
delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il
coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della
normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 6, pari a 300
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
42.