Art. 32 
 
Completamento del programma di sostegno fruizione delle attivita'  di
         didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno. 
 
  1. Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno
alla fruizione delle attivita' di didattica digitale integrata  nelle
Regioni del Mezzogiorno, il fondo di cui all'articolo  1,  comma  62,
della legge 13 luglio 2015, n. 107 e' incrementato per il 2021 di  35
milioni. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  35
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione  -  periodo  di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  2. Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  all'acquisto  di
dispositivi e  strumenti  digitali  individuali,  anche  al  fine  di
assicurare una connettivita' di  dati  illimitata,  da  concedere  in
comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti,  anche
nel rispetto  dei  criteri  di  accessibilita'  per  le  persone  con
disabilita', nonche' per l'utilizzo delle  piattaforme  digitali  per
l'apprendimento a distanza. 
  3. Le risorse di cui  al  comma  1  sono  altresi'  destinate  alle
istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per
lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata,
anche nel rispetto dei criteri di accessibilita' per le  persone  con
disabilita',  nonche'  per  assicurare  una  connettivita'  di   dati
illimitata. 
  4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione,  di  concerto  con  il
Ministro per il sud e la coesione  territoriale  e  il  Ministro  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,  le  risorse  di
cui al comma 1 sono ripartite tra le  istituzioni  scolastiche  delle
Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di
studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie. 
  5. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti  di  cui  ai
commi 2 e 3 mediante ricorso agli strumenti di  cui  all'articolo  1,
commi 449 e 450, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  ovvero  ai
sensi dell'articolo 75  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  6. Il Ministero dell'istruzione e'  autorizzato  ad  anticipare  in
un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in
attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine
iscritte in bilancio e fermo restando il successivo  svolgimento  dei
controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche
sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al  presente  articolo
in relazione alle finalita' in esso stabilite.