Art. 33 Misure a sostegno delle Universita', delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca 1. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Universita', delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' incrementato, per l'anno 2021, di 78,5 milioni di euro. L'incremento di cui al presente comma e' destinato, in considerazione dell'emergenza in atto, all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonche' agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attivita' di ricerca o didattica. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 78,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.