Art. 33 
 
Misure a  sostegno  delle  Universita',  delle  istituzioni  di  alta
  formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca 
 
  1.  Il   Fondo   per   le   esigenze   emergenziali   del   sistema
dell'Universita', delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  in  considerazione
del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020, e' incrementato, per  l'anno  2021,
di 78,5 milioni di euro. L'incremento di cui  al  presente  comma  e'
destinato, in considerazione dell'emergenza in atto, all'acquisto  di
dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali per
la ricerca o la didattica a  distanza,  nonche'  agli  interventi  di
ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per  lo
svolgimento delle attivita' di ricerca o didattica. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,  pari  a  78,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.