Art. 34 
 
            Misure a tutela delle persone con disabilita' 
 
  1. Al fine di dare  attuazione  alle  politiche  per  l'inclusione,
l'accessibilita'  e  il  sostegno  a   favore   delle   persone   con
disabilita', e' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  un  Fondo  denominato  «Fondo   per
l'inclusione delle persone con disabilita'», con una dotazione di 100
milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento e' trasferito al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, ovvero  dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di
disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e  del  Lavoro  e  delle  politiche  sociali  sono  individuati   gli
interventi e stabiliti i criteri e le modalita'  per  l'utilizzazione
delle risorse del  Fondo  di  cui  al  comma  1  volte  a  finanziare
specifici progetti. 
  3. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole «35 milioni  di  euro  per  l'anno  2020»  sono
aggiunte le seguenti parole «e 20 milioni per l'anno 2021»; 
    b) le parole «entro il 30 giugno 2021»  sono  sostituite  con  le
seguenti «entro il 31 dicembre 2021». 
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.