Art. 35 
 
Misure per la funzionalita' delle Forze  di  Polizia  e  delle  Forze
                               Armate 
 
  1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30  aprile  2021,
del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del
contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori  compiti
comunque  connessi  all'emergenza   epidemiologica   in   corso,   e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  92.063.550  euro,  di  cui
51.120.750 euro per il pagamento delle indennita' di ordine  pubblico
del personale delle Forze di Polizia e  degli  altri  oneri  connessi
all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800  euro  per
gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di
Polizia e 23.748.000 euro  per  il  pagamento  delle  prestazioni  di
lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia. 
  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di Polizia, al fine di consentire,  per  il
periodo di cui  al  comma  1,  la  sanificazione  e  la  disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi  in  uso  alle
medesime  Forze,   nonche'   assicurare   l'adeguata   dotazione   di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo  equipaggiamento  al
relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva  di
24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese  di
sanificazione e disinfezione  degli  uffici,  degli  ambienti  e  dei
mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi  di  protezione
individuale e per l'ulteriore materiale sanitario. 
  3. Al fine di garantire, per il periodo  di  cui  al  comma  1,  la
funzionalita' del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco  in  relazione
agli accresciuti impegni  connessi  all'emergenza  epidemiologica  in
corso e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per
il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del  personale
dei vigili del fuoco. 
  4. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e  della  sicurezza
in ambito carcerario e  far  fronte  al  protrarsi  della  situazione
emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19,  per  il  periodo
dal  1°  febbraio  al  30  aprile  2021,  e'  autorizzata  la   spesa
complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui  euro  3.640.384
per  il  pagamento,  anche  in  deroga  ai  limiti   vigenti,   delle
prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da  parte  del
personale del Corpo di Polizia  penitenziaria,  dei  dirigenti  della
carriera dirigenziale  penitenziaria,  nonche'  dei  direttori  degli
istituti penali per minorenni,  di  piu'  gravosi  compiti  derivanti
dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento
epidemiologico e di cui euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi
di protezione e prevenzione, di sanificazione  e  disinfezione  degli
ambienti e dei locali nella  disponibilita'  del  medesimo  personale
nonche' a tutela della popolazione detenuta. 
  5. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle  Capitanerie
di  porto  -  Guardia  Costiera  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della diffusione del COVID-19 ed in  considerazione  del
livello  di  esposizione  al  rischio  di  contagio   connesso   allo
svolgimento  dei  compiti  istituzionali,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di euro 1.940.958 dal 1° febbraio al 30 aprile  2021,  di
cui euro  340.000  per  il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario e di euro  1.600.958  per  spese  di  sanificazione  ed
acquisto di materiale di protezione individuale. 
  6. A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile  2021,  per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro  straordinario  e
del compenso forfetario di  impiego  al  personale  militare  medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative  delle  Forze  armate,  indispensabile  ad  assicurare   lo
svolgimento  delle  molteplici  attivita'  aggiuntive  necessarie   a
contrastare  l'eccezionale  diffusione   del   COVID-19   sull'intero
territorio  nazionale,  per  l'anno  2021  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di  euro  6.489.000.  I  compensi  accessori  di  cui  al
presente comma possono essere corrisposti anche in deroga  ai  limiti
individuali di cui all'articolo 10, comma 3,  della  legge  8  agosto
1990, n. 231, e a quelli stabiliti  dall'articolo  9,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. 
  7. Per l'ulteriore  potenziamento  dei  servizi  sanitari  militari
necessario   ad   affrontare   le   eccezionali   esigenze   connesse
all'andamento dell'epidemia da  COVID-19  sul  territorio  nazionale,
anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici  e  presidi
igienico  sanitari  per  incrementare   le   attuali   capacita'   di
prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e  di  supporto  al
piano vaccinale, e' autorizzata la spesa complessiva di 5.000.000  di
euro per l'anno 2021. 
  8. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1025 le parole  «31  gennaio  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 aprile 2021»; 
    b)  il  comma  1026  e'  sostituito  dal  seguente:  «1026.   Per
l'attuazione delle disposizioni del comma 1025  e'  autorizzata,  per
l'anno 2021, la spesa complessiva di  euro  9.659.061,  di  cui  euro
2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro  straordinario
ed euro 7.531.384  per  gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del
personale». 
  9. Per l'attuazione del comma 8 e' autorizzata la spesa pari a euro
7.164.575 per l'anno 2021. 
  10.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  pari  a  euro
148.172.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.