Art. 37 Sostegno alle grandi imprese 1. Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficolta' finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di proseguire l'attivita', e' istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di euro 200.000.000,00. 2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Si considerano in temporanea difficolta' finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficolta'» come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attivita'. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano gia' in «difficolta'», come definita dal suddetto articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019. Il finanziamento di cui al presente articolo e' in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo puo' operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto al comma 2, tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonche' per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme di cui al presente comma sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432. 4. La gestione del Fondo di cui al comma 1 puo' essere affidata a organismi in house, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti a carico della dotazione finanziaria dell'intervento. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, criteri, modalita' e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento. 6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.