Art. 38 
 
              Misure di sostegno al sistema delle fiere 
 
  1. La dotazione del fondo di cui  all'articolo  72,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e'  incrementata  di  euro  150
milioni per l'anno 2021, per le finalita'  di  cui  all'articolo  91,
comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  3. Nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito
un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021
destinato al ristoro delle perdite derivanti  dall'annullamento,  dal
rinvio   o   dal   ridimensionamento,   in   seguito    all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi. 
  4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono  stabilite  le  modalita'  di  ripartizione  e
assegnazione  delle  risorse  di  cui  al  comma  3,  tenendo   conto
dell'impatto economico negativo nel settore conseguente  all'adozione
delle misure di contenimento del COVID-19. 
  5. La corresponsione dell'indennita' di sostegno di cui al comma 3,
non e' compatibile con le misure di sostegno di cui al comma 1. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.