Art. 40 
 
Risorse da destinare al Commissario straordinario per  l'emergenza  e
                       alla Protezione civile 
 
  1. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di  euro  1.238.648.000,
per gli interventi di competenza del commissario straordinario di cui
all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  da  trasferire
sull'apposita  contabilita'  speciale  ad  esso  intestata,  come  di
seguito specificato: 
    a) 388.648.000  euro  per  specifiche  iniziative  funzionali  al
consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo  1,
comma 457, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  ivi  inclusi  le
attivita'  relative  allo  stoccaggio  e  alla  somministrazione  dei
vaccini, le attivita'  di  logistica  funzionali  alla  consegna  dei
vaccini,  l'acquisto   di   beni   consumabili   necessari   per   la
somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e  le  campagne
di informazione e sensibilizzazione; 
    b) 850 milioni di euro, su richiesta  del  medesimo  commissario,
per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse  all'emergenza
pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della
struttura di supporto del predetto commissario straordinario; 
  2. Il  commissario  straordinario  rendiconta  periodicamente  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e
delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al  comma
1. 
  3. Per l'anno 2021 il fondo di cui  all'articolo  44,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e' incrementato di  700  milioni  di
euro, di cui 19 milioni di euro  da  destinare  al  ripristino  della
capacita' di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro
1.938.648.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.