Art. 41 
 
                 Fondo per le esigenze indifferibili 
 
  1. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 550  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.