Art. 42 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Gli effetti  finanziari  derivanti  dal  presente  decreto  sono
coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento  approvata
il 20 gennaio 2021 dalla Camera  dei  deputati  e  dal  Senato  della
Repubblica con le risoluzioni  di  approvazione  della  relazione  al
Parlamento  presentata  ai  sensi  dell'articolo  6  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre  2020,  n.
178, e' sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto. 
  2. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
le parole: «145.000 milioni di euro» sono sostituite dalle  seguenti:
«180.000 milioni di euro». 
  3. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1,  primo
periodo, sono determinati nel limite massimo di 20,86 milioni di euro
per l'anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93  milioni  di
euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel  2024,  239,38  milioni  di
euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni  di  euro
per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13  milioni  di
euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e  536,37  milioni  di
euro annui a  decorrere  dal  2031,  che  aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini  di  indebitamento  netto,  in
170,85 milioni di euro per l'anno 2023, 228,46 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di
euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno  2027,  429,1
milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di  euro  per  l'anno
2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2031. 
  4. Ai fini della regolazione dei rapporti  finanziari  con  l'INPS,
gli stanziamenti iscritti  in  termini  di  competenza  e  cassa  sul
capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all' INPS
a titolo di anticipazioni  di  bilancio  sul  fabbisogno  finanziario
delle gestioni previdenziali nel loro complesso, sono incrementati di
4.000 milioni di euro per l'anno 2021. Inoltre, per il medesimo  anno
le risorse iscritte sullo  stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS  sono  trasferite
trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del  primo  mese  di
ciascun trimestre, sulla base  del  fabbisogno  finanziario,  per  il
medesimo trimestre, tempestivamente  comunicato  al  Ministero  dallo
stesso Istituto. 
  5. Al fine di  consentire,  prioritariamente,  la  regolazione  dei
residui accertati  nell'anno  2021  relativi  alle  anticipazioni  di
tesoreria concesse, ai sensi del decreto legge 28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 e' incrementato di 11.000 milioni  di  euro  per  l'anno
2021. Conseguentemente  al  medesimo  comma  la  parola:  «6.300»  e'
sostituita con: «17.300». 
  6. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e' incrementato di 390 milioni di
euro per l'anno 2022. 
  7.  Il  Fondo  di  cui  all'articolo   9-quater,   comma   4,   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di  un  importo
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. 
  8. I commi da 381 a 384 dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, sono abrogati. 
  9. In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla  diffusione
dell'epidemia  «Covid-19»,  per  l'anno  2021  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della  legge  27
dicembre 2019, n. 160. 
  10. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da  18
a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del  presente
articolo, determinati in 37.425,82 milioni di euro per  l'anno  2021,
312,84 milioni di euro nel 2022, 191,83 milioni  di  euro  nel  2023,
216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni di euro nel 2025, 296
milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di  euro  per  l'anno  2027,
394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni  di  euro  nel  2029,
470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2031, che aumentano,  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare di cassa in 49.266,520 milioni di euro  per  l'anno  2021,
768,84 milioni di euro per l'anno 2022 e, in termini di indebitamento
netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
763,340 milioni di euro per l'anno 2022, 270,45 milioni di  euro  per
l'anno 2023, 269,46 milioni di euro per l'anno 2024,  295,95  milioni
di euro per l'anno 2025, 324,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,
382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di
euro per l'anno 2030 e 568,16  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2031, si provvede: 
    a) quanto a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano,
in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni  di
euro per l'anno 2021 e 817,968  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
mediante corrispondente utilizzo  delle  maggiori  entrate  derivanti
dagli articoli 4, 15,18, 22 e 35; 
    b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno  2021,  70  milioni  di
euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni
di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189; 
    c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione  di  cui
al comma 8; 
    d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno  2023,  14  milioni  di
euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    e) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1. 
  11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa.