Art. 52 
 
Misure di sostegno all'equilibrio  di  bilancio  degli  enti  locali,
proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali
                         e fusione di comuni 
 
  1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 500 milioni di euro per l'anno  2021,  in  favore  degli
enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di  amministrazione  al
31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente  a  seguito  della
ricostituzione  del  fondo  anticipazioni  di  liquidita'  ai   sensi
dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, se il maggiore disavanzo  determinato  dall'incremento  del  fondo
anticipazione di liquidita'  e'  superiore  al  10  per  cento  delle
entrate correnti accertate, risultante dal  rendiconto  2019  inviato
alla BDAP. Il fondo  di  cui  al  primo  periodo  e'  destinato  alla
riduzione del disavanzo ed e'  ripartito  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali,
da adottare entro 30 giorni dalla data di  conversione  del  presente
decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo. 
  2. Per gli enti locali che  hanno  incassato  le  anticipazioni  di
liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti e' differito al 31 luglio 2021: 
    a) il termine per la deliberazione  del  rendiconto  di  gestione
relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo  227,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
    b) il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione
2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data e'  autorizzato  l'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n.
267 del 2000. 
  3. Il contributo straordinario  in  favore  dei  comuni  risultanti
dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' incrementato di  6,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. 
  4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 506,5  milioni  di  euro
per l'anno 2021, e di 6,5 milioni di euro a  decorrere  dal  2022  si
provvede ai sensi dell'articolo 77.