Art. 53 
 
Misure urgenti di solidarieta' alimentare e di sostegno alle famiglie
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 
  1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di
solidarieta'  alimentare,  nonche'  di  sostegno  alle  famiglie  che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di  locazione
e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione  del
Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  sulla  base
dei seguenti criteri: 
    a) una quota pari al 50% del totale,  per  complessivi  euro  250
milioni, e' ripartita in proporzione alla  popolazione  residente  di
ciascun comune; 
    b) una quota pari al  restante  50%,  per  complessivi  euro  250
milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito
pro capite di ciascun comune e il valore medio  nazionale,  ponderata
per la rispettiva popolazione.  I  valori  reddituali  comunali  sono
quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal  Dipartimento
delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 
 
all'indirizzo:
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl
ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes; 
    c) il contributo minimo spettante a ciascun comune  non  puo'  in
ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a)
relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti  e'
decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario  ad  assicurare
il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera. 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.