Art. 56 
 
Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di
            liquidita' delle Regioni e Province autonome 
 
  1. Al primo periodo dell'articolo 1,  comma  823,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, alla fine, sono aggiunte le  seguenti  parole:
"e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori
specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma
827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, sono vincolate per le finalita' cui sono  state  assegnate,  nel
biennio 2020-2021.". 
  2. In considerazione del  protrarsi  dell'emergenza  COVID-19,  per
l'anno 2021 le  Regioni  e  le  Province  autonome  in  disavanzo  di
amministrazione utilizzano  le  quote  accantonate  e  vincolate  del
risultato  di   amministrazione   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145,  senza  operare  la  nettizzazione   del   fondo   anticipazione
liquidita'. Alla compensazione in termini di  indebitamento  netto  e
fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni
di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a  77
milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2025, si provvede ai sensi dell'articolo 77.