ART. 25 
 
(Determinazione  dell'autorita'  competente  in  materia  di  VIA   e
                        preavviso di rigetto) 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
  "4-bis. Nel caso di  opere  o  interventi  caratterizzati  da  piu'
elementi progettuali corrispondenti a diverse  tipologie  soggette  a
VIA ovvero a verifica di assoggettabilita' a VIA rientranti in  parte
nella  competenza  statale  e  in  parte  in  quella  regionale,   il
proponente, con riferimento alle voci  elencate  negli  allegati  II,
II-bis, III e IV alla parte seconda del presente  decreto,  invia  in
formato elettronico al Ministero della transizione ecologica  e  alla
Regione  o   Provincia   autonoma   interessata   una   comunicazione
contenente: 
    a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto; 
    b) tipologia progettuale individuata come principale; 
    c) altre tipologie progettuali coinvolte; 
    d)  autorita'  (stato  o  regione/provincia  autonoma)  che  egli
individua come competente allo svolgimento della procedura di  VIA  o
verifica di assoggettabilita' a VIA. 
  4- ter. Entro e non  oltre  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma ha la  facolta'  di
trasmettere  valutazioni  di   competenza   al   Ministero,   dandone
contestualmente comunicazione al proponente.  Entro  e  non  oltre  i
successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II,
II-bis, III  e  IV  alla  parte  seconda  del  presente  decreto,  il
competente ufficio  del  Ministero  comunica  al  proponente  e  alla
Regione  o   Provincia   autonoma   la   determinazione   in   merito
all'autorita' competente, alla  quale  il  proponente  stesso  dovra'
presentare l'istanza  per  l'avvio  del  procedimento.  Decorso  tale
termine,  si  considera  acquisito  l'assenso  del  Ministero   sulla
posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma o, in  assenza
di questa, dal proponente."; 
    b) all'articolo 6: 
      1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Qualora nei
procedimenti di VIA  di  competenza  statale  l'autorita'  competente
coincida con l'autorita' che autorizza il progetto, la valutazione di
impatto  ambientale  viene   rilasciata   dall'autorita'   competente
nell'ambito del procedimento autorizzatorio."; 
      2) dopo il comma 10,  e'  inserito  il  seguente:  "10-bis.  Ai
procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo,  nonche'
all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo  10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241.".