ART. 27 
 
                       (Interpello ambientale) 
 
  1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3  aprile  2006
n. 152, e' inserito il seguente: 
  "Art. 3-septies 
  (Interpello in materia ambientale) 
  1. Le regioni,  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  le
province, le citta'  metropolitane,  i  comuni,  le  associazioni  di
categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia  e  del
lavoro,  le  associazioni  di  protezione  ambientale   a   carattere
nazionale e quelle presenti  in  almeno  cinque  regioni  o  province
autonome di Trento e Bolzano, possono inoltrare  al  Ministero  della
transizione ecologica, con le modalita' di cui al comma 3, istanze di
ordine generale sull'applicazione della normativa statale in  materia
ambientale. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui
al  presente   comma   costituiscono   criteri   interpretativi   per
l'esercizio   delle   attivita'   di   competenza   delle   pubbliche
amministrazioni  in  materia  ambientale,   salvo   rettifica   della
soluzione interpretativa da parte  dell'amministrazione  con  valenza
limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo  l'obbligo
di ottenere gli atti di  consenso,  comunque  denominati,  prescritti
dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia  formulata  da
piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra
loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire  un'unica
risposta. 
  2.  Il  Ministero  della  transizione  ecologica,  in   conformita'
all'articolo 3-sexies del presente decreto e al  decreto  legislativo
19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio  le  risposte  fornite
alle istanze di cui al presente articolo  nell'ambito  della  sezione
"Informazioni ambientali"  del  proprio  sito  istituzionale  di  cui
all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  previo
oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza,  nel  rispetto
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha  effetto
sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla  decorrenza
dei termini di decadenza e non comporta  interruzione  o  sospensione
dei termini di prescrizione".