Art. 16
Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente, nonche'
per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarieta'
comunale
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 1.300 milioni di
euro nell'anno 2021.
2. Le risorse destinate nell'anno 2021 al contratto di programma di
Ferrovie dello Stato italiane Spa, ai sensi dell'articolo 1, commi 95
e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 200
milioni di euro.
3. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle
capitanerie di porto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata
di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
4. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle
finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli
anni 2022 e successivi e' attribuito alla regione per l'anno 2021
l'importo di 66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da
destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti
dalla condizione di insularita'.
5. In attuazione dell'accordo sottoscritto tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli
Venezia Giulia in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e
successivi, e' attribuito alla regione per l'anno 2021 l'importo di
66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto importo
puo' essere compensato con il contributo alla finanza pubblica per
l'anno 2021.
6. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle
finanze e la regione Sicilia in materia di finanza pubblica per gli
anni 2022 e successivi per l'anno 2021 e' attribuito alla regione
l'importo di 66,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui
dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle
finanze, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di
Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e
successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna
provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti
dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non
tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 e' pari a 50
milioni di euro da erogare nell'anno 2021.
8. L'attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4 a 7 e'
subordinata all'effettiva sottoscrizione degli Accordi ivi
richiamati.
9. Al fine di accelerare il completamento dei programmi di
ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui
agli articoli 536 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di euro 340 milioni.
Il Ministero della difesa provvede alla rimodulazione delle consegne
e dei relativi cronoprogramma.
10. In attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato n.
05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, e' riconosciuto ai
comuni ricorrenti un contributo del complessivo importo di euro
62.924.215 da assegnare secondo gli importi indicati nella Tabella 1
allegata al presente decreto.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 17.