Art. 16 
 
Misure urgenti per l'anticipo di spese  nell'anno  corrente,  nonche'
per la finanza regionale e  il  riparto  del  Fondo  di  solidarieta'
                              comunale 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 1.300  milioni  di
euro nell'anno 2021. 
  2. Le risorse destinate nell'anno 2021 al contratto di programma di
Ferrovie dello Stato italiane Spa, ai sensi dell'articolo 1, commi 95
e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di  200
milioni di euro. 
  3. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle
capitanerie di porto, l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementata
di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 
  4. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle
finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per  gli
anni 2022 e successivi e' attribuito alla  regione  per  l'anno  2021
l'importo di 66,6 milioni di euro, a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  da
destinare alla compensazione degli  svantaggi  strutturali  derivanti
dalla condizione di insularita'. 
  5.  In  attuazione  dell'accordo  sottoscritto  tra   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e il Presidente  della  regione  Friuli
Venezia Giulia in materia di finanza pubblica per  gli  anni  2022  e
successivi, e' attribuito alla regione per l'anno 2021  l'importo  di
66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui  all'articolo  1,
comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto  importo
puo' essere compensato con il contributo alla  finanza  pubblica  per
l'anno 2021. 
  6. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle
finanze e la regione Sicilia in materia di finanza pubblica  per  gli
anni 2022 e successivi per l'anno 2021  e'  attribuito  alla  regione
l'importo di 66,8 milioni di euro, a  valere  sulle  risorse  di  cui
dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle
finanze, la regione Trentino Alto Adige e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni  2022  e
successivi, la somma  spettante,  a  titolo  definitivo,  a  ciascuna
provincia autonoma con riferimento alle  entrate  erariali  derivanti
dalla raccolta dei  giochi  con  vincita  in  denaro  di  natura  non
tributaria per gli anni  antecedenti  all'anno  2022  e'  pari  a  50
milioni di euro da erogare nell'anno 2021. 
  8. L'attribuzione delle risorse di  cui  ai  commi  da  4  a  7  e'
subordinata   all'effettiva   sottoscrizione   degli   Accordi    ivi
richiamati. 
  9.  Al  fine  di  accelerare  il  completamento  dei  programmi  di
ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di  cui
agli articoli 536 e seguenti del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di euro  340  milioni.
Il Ministero della difesa provvede alla rimodulazione delle  consegne
e dei relativi cronoprogramma. 
  10.  In  attuazione  delle  sentenze  del  Consiglio  di  Stato  n.
05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto  2021,  e'  riconosciuto  ai
comuni ricorrenti un  contributo  del  complessivo  importo  di  euro
62.924.215 da assegnare secondo gli importi indicati nella Tabella  1
allegata al presente decreto. 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 17.