Art. 17 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia all'articolo
1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' incrementato di
6.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.  Ai  relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
al dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  2. Il fondo di cui  all'articolo  1,  comma  700,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 187 milioni per l'anno 2021
al fine di far fonte alle esigenze derivanti dagli interventi urgenti
previsti dall'articolo 25, comma 2,  lettera  d),  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1. 
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 10,  11,  13,
15,  16  e  dal  comma  2  del  presente  articolo,  determinati   in
3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374 euro per l'anno 2022,
111.941.389 euro per l'anno 2023, 101.113.994 euro per  l'anno  2024,
101.330.369 euro per l'anno 2025, 101.380.701 euro per  l'anno  2026,
101.453.617 euro per l'anno 2027, 101.498.783 euro per ciascuno degli
anni 2028 e 2029, 65.898.783 euro per  ciascuno  degli  anni  2030  e
2031, 65.951.795 euro per l'anno  2032  e  66.031.541  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2033, che aumentano, in termini di saldo netto da
finanziare di  cassa  in  3.457.272.932  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede: 
    a) quanto a  187  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione  del  fondo  di  cui  all'articolo  44,  del
decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,   come   incrementato
dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 
    b) quanto a 1.600 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26,  comma  10
del  decreto-legge  del  19  maggio  2020,  n.  34  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
    c) quanto a  400  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono  acquisite  per
detto importo all'erario; 
    d) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione  dei
residui passivi  perenti  della  spesa  di  parte  corrente,  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    e) quanto a  550  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione  dei
residui passivi  perenti  della  spesa  in  conto  capitale,  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    f) quanto  a  26  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    g) quanto a 44 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo
degli importi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67; 
    h) quanto a 55,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del  decreto-legge  13  marzo
2021, n. 30, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  maggio
2021, n. 61; 
    i) quanto a  115  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 maggio 2021,  n.  69
relativi ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo. 
    l) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2022  e
2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205; 
    m) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 165  milioni  per
l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte
nell'ambito del programma «Oneri finanziari  relativi  alla  gestione
della tesoreria, azione 1-Interessi sui  conti  di  tesoreria»  della
missione «Politiche economico-finanziarie  e  di  bilancio  e  tutela
della finanza» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia
e delle finanze per l'anno 2021; 
    n)  quanto  a  euro   1.500.000   per   l'anno   2022,   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    o) quanto a euro 25.804.000  per  l'anno  2022,  euro  34.304.000
annui a decorrere dall'anno 2023, mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali; 
    p) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2022, 1,4  milioni  di
euro per l'anno 2023, 51.526.369 euro  per  l'anno  2025,  51.576.701
euro per l'anno 2026, 51.649.617 euro  per  l'anno  2027,  51.694.783
euro per ciascuno  degli  anni  2028  e  2029,  16.094.783  euro  per
ciascuno degli anni 2030 e 2031, 16.147.795 euro per  l'anno  2032  e
16.227.541  euro  annui  a   decorrere   dall'anno   2033,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307; 
    q) quanto a 15,5 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far  fronte  ad
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190. 
  r) quanto a 192,2 milioni di euro per l'anno 2021 e  173,7  milioni
di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno  2023  e  96,7
milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento  netto
e fabbisogno, a 254,235 milioni di euro per  l'anno  2021  e  298,369
milioni di euro per l'anno 2022, 93,321 milioni di  euro  per  l'anno
2023 e 120,299 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo  di
quota parte delle maggiori entrate e  minori  spese  derivanti  dagli
articoli 9, comma 8, 11, comma 11, 13, commi 3 e 4. 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.