Art. 17
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia all'articolo
1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' incrementato di
6.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
al dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 187 milioni per l'anno 2021
al fine di far fonte alle esigenze derivanti dagli interventi urgenti
previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera d), del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
15, 16 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in
3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374 euro per l'anno 2022,
111.941.389 euro per l'anno 2023, 101.113.994 euro per l'anno 2024,
101.330.369 euro per l'anno 2025, 101.380.701 euro per l'anno 2026,
101.453.617 euro per l'anno 2027, 101.498.783 euro per ciascuno degli
anni 2028 e 2029, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e
2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a
decorrere dall'anno 2033, che aumentano, in termini di saldo netto da
finanziare di cassa in 3.457.272.932 euro per l'anno 2021, si
provvede:
a) quanto a 187 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato
dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10
del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
c) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per
detto importo all'erario;
d) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei
residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
e) quanto a 550 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei
residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
f) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
g) quanto a 44 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo
degli importi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67;
h) quanto a 55,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo
2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio
2021, n. 61;
i) quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 maggio 2021, n. 69
relativi ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo.
l) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n. 205;
m) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 165 milioni per
l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte
nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione
della tesoreria, azione 1-Interessi sui conti di tesoreria» della
missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela
della finanza» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2021;
n) quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
o) quanto a euro 25.804.000 per l'anno 2022, euro 34.304.000
annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
p) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2022, 1,4 milioni di
euro per l'anno 2023, 51.526.369 euro per l'anno 2025, 51.576.701
euro per l'anno 2026, 51.649.617 euro per l'anno 2027, 51.694.783
euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 16.094.783 euro per
ciascuno degli anni 2030 e 2031, 16.147.795 euro per l'anno 2032 e
16.227.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307;
q) quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
r) quanto a 192,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 173,7 milioni
di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023 e 96,7
milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto
e fabbisogno, a 254,235 milioni di euro per l'anno 2021 e 298,369
milioni di euro per l'anno 2022, 93,321 milioni di euro per l'anno
2023 e 120,299 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli
articoli 9, comma 8, 11, comma 11, 13, commi 3 e 4.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.