Art. 15 Procedure di salvaguardia 1. Se i componenti di interoperabilita' recanti una marcatura CE, immessi in commercio e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non soddisfano le prescrizioni pertinenti, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili adotta tutte le misure occorrenti per limitarne l'ambito di applicazione, per vietarne l'uso o per ritirarli dal commercio. Il Ministero informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, illustrando i contenuti delle stesse e la relativa motivazione e precisando in particolare se la non conformita' deriva da: a) errata applicazione delle specifiche tecniche; b) inadeguatezza delle specifiche tecniche. 2. Se i componenti di interoperabilita' muniti della marcatura CE risultano non conformi alle prescrizioni di interoperabilita', il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili chiede al produttore o al suo mandatario stabilito nell'Unione europea di riportare il componente di interoperabilita' a uno stato di conformita' alle specifiche o di idoneita' all'impiego, o a entrambi, secondo le condizioni stabilite dall'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, e dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, informando la Commissione e gli altri Stati membri.
Note all'art. 15: - Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, si veda nelle note alle premesse.