Art. 15 
 
                      Procedure di salvaguardia 
 
  1. Se i componenti di interoperabilita' recanti una  marcatura  CE,
immessi  in  commercio   e   utilizzati   conformemente   alla   loro
destinazione, non soddisfano le prescrizioni pertinenti, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  adotta  tutte  le
misure  occorrenti  per  limitarne  l'ambito  di  applicazione,   per
vietarne l'uso o per ritirarli dal commercio.  Il  Ministero  informa
immediatamente la Commissione delle misure  adottate,  illustrando  i
contenuti delle stesse e la  relativa  motivazione  e  precisando  in
particolare se la non conformita' deriva da: 
    a) errata applicazione delle specifiche tecniche; 
    b) inadeguatezza delle specifiche tecniche. 
  2. Se i componenti di interoperabilita' muniti della  marcatura  CE
risultano non conformi alle  prescrizioni  di  interoperabilita',  il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  chiede
al produttore o al suo mandatario stabilito  nell'Unione  europea  di
riportare  il  componente  di  interoperabilita'  a  uno   stato   di
conformita' alle specifiche o di idoneita' all'impiego, o a entrambi,
secondo le condizioni  stabilite  dall'allegato  II  del  regolamento
delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del  28  novembre  2019,  e
dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE)  2020/204  della
Commissione, del 28 novembre 2019, informando la  Commissione  e  gli
altri Stati membri. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per  i  riferimenti  del  regolamento  delegato  (UE)
          2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione  (UE)
          2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019,  si  veda
          nelle note alle premesse.