Art. 16 Trasparenza delle valutazioni 1. Qualsiasi decisione adottata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili o da un esattore di pedaggi relativa alla valutazione della conformita' alle specifiche o dell'idoneita' all'uso di componenti di interoperabilita' e qualsiasi decisione adottata in applicazione dell'articolo 15 e' congruamente motivata. Essa e' notificata senza indugio al produttore interessato, al fornitore del SET o ai loro mandatari, con l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla normativa vigente e dei termini entro i quali tali mezzi devono essere esperiti.