Art. 16 
 
                    Trasparenza delle valutazioni 
 
  1. Qualsiasi decisione adottata dal Ministero delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili o da un esattore  di  pedaggi  relativa
alla valutazione della conformita' alle specifiche  o  dell'idoneita'
all'uso di componenti  di  interoperabilita'  e  qualsiasi  decisione
adottata in applicazione dell'articolo 15 e'  congruamente  motivata.
Essa e'  notificata  senza  indugio  al  produttore  interessato,  al
fornitore del SET o ai loro mandatari, con l'indicazione dei mezzi di
impugnazione previsti dalla normativa vigente e dei termini  entro  i
quali tali mezzi devono essere esperiti.