Art. 11 
 
Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello
                              unico ZES 
 
  1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, la lettera a-ter), e' sostituita dalla seguente:
«a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo  4,
comma 6, opera  uno  sportello  unico  digitale  presso  il  quale  i
soggetti  interessati  ad  avviare  una  nuova   attivita'   soggetta
all'autorizzazione unica di cui  all'articolo  5-bis,  presentano  il
proprio progetto. Lo sportello unico e'  reso  disponibile  anche  in
lingua inglese e opera secondo i migliori standard  tecnologici,  con
carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle piattaforme
digitali in  uso  presso  gli  enti  coinvolti  nell'istruttoria  del
procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con  avviso  pubblicato
sul proprio sito istituzionale, la data  a  partire  dalla  quale  lo
sportello e' reso disponibile. Nelle more  della  piena  operativita'
dello sportello unico digitale, le domande  di  autorizzazione  unica
sono presentate allo sportello  unico  per  le  attivita'  produttive
(SUAP) territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, a tal fine,  gli  enti  titolari
dei SUAP si raccordano con il Commissario;»; 
      2) al comma 1,  lettera  a-sexies),  le  parole  «entro  il  31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31  dicembre
2023»; 
      3) al comma 6  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'Agenzia per la  coesione  affida  i  servizi  tecnologici  per  la
realizzazione dello sportello unico digitale e per la  sua  messa  in
funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si  avvale,
mediante convenzione, di piattaforme gia' in  uso  ad  altri  enti  o
amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di  2,5  milioni  di
euro,  sono  posti  a  carico  del  PON  Governance  2014/2020  e  in
particolare  sulla  quota  React  UE  assegnata  al  programma  nello
specifico Asse di Assistenza Tecnica e  Capacita'  amministrativa  di
cui alla Decisione della Commissione  Europea  C(2021)  7145  del  29
settembre 2021.»; 
    b) all'articolo 5-bis: 
      1) al comma 3, dopo le parole  «in  applicazione  dell'articolo
14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono inserite le  seguenti:
«e seguenti»; 
      2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove
le amministrazioni preposte  alla  tutela  ambientale,  paesaggistico
territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute  e  delle
pubblica incolumita', ovvero le  amministrazioni  delle  Regioni,  si
oppongano  alla  determinazione   motivata   di   conclusione   della
conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge  7  agosto
1990, n. 241, la riunione di cui al comma  4  di  detto  articolo  e'
indetta dall'Autorita' politica delegata per il  sud  e  la  coesione
territoriale, sulla base di una motivata  relazione  del  Commissario
della ZES  interessata.  Le  attivita'  propedeutiche  e  istruttorie
necessarie  all'individuazione,  in  esito  alla  riunione,  di   una
soluzione condivisa alla luce del principio di leale  collaborazione,
sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione.
Se la soluzione condivisa  non  e'  raggiunta,  l'Autorita'  politica
delegata per il sud e la coesione territoriale rimette  la  questione
al Consiglio dei ministri  con  propria  proposta  motivata,  secondo
quanto previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo.
Qualora il progetto di insediamento della nuova attivita'  produttiva
sia sottoposto a valutazione  di  impatto  ambientale  di  competenza
regionale  e  trovi  applicazione  l'articolo  27-bis   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta
dall'Autorita' competente partecipa sempre il Commissario  della  ZES
interessata.  Ove   siano   emerse   valutazioni   contrastanti   tra
amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiamo  condotto  ad
un  diniego  di  autorizzazione,   il   Commissario   puo'   chiedere
all'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione territoriale
il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini  di
una  complessiva  valutazione  ed  armonizzazione   degli   interessi
pubblici coinvolti.».