Art. 11
Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello
unico ZES
1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 1, la lettera a-ter), e' sostituita dalla seguente:
«a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4,
comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i
soggetti interessati ad avviare una nuova attivita' soggetta
all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis, presentano il
proprio progetto. Lo sportello unico e' reso disponibile anche in
lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con
carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle piattaforme
digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del
procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato
sul proprio sito istituzionale, la data a partire dalla quale lo
sportello e' reso disponibile. Nelle more della piena operativita'
dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica
sono presentate allo sportello unico per le attivita' produttive
(SUAP) territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, a tal fine, gli enti titolari
dei SUAP si raccordano con il Commissario;»;
2) al comma 1, lettera a-sexies), le parole «entro il 31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre
2023»;
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'Agenzia per la coesione affida i servizi tecnologici per la
realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in
funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale,
mediante convenzione, di piattaforme gia' in uso ad altri enti o
amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di
euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in
particolare sulla quota React UE assegnata al programma nello
specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacita' amministrativa di
cui alla Decisione della Commissione Europea C(2021) 7145 del 29
settembre 2021.»;
b) all'articolo 5-bis:
1) al comma 3, dopo le parole «in applicazione dell'articolo
14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono inserite le seguenti:
«e seguenti»;
2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove
le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico
territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e delle
pubblica incolumita', ovvero le amministrazioni delle Regioni, si
oppongano alla determinazione motivata di conclusione della
conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di detto articolo e'
indetta dall'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione
territoriale, sulla base di una motivata relazione del Commissario
della ZES interessata. Le attivita' propedeutiche e istruttorie
necessarie all'individuazione, in esito alla riunione, di una
soluzione condivisa alla luce del principio di leale collaborazione,
sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione.
Se la soluzione condivisa non e' raggiunta, l'Autorita' politica
delegata per il sud e la coesione territoriale rimette la questione
al Consiglio dei ministri con propria proposta motivata, secondo
quanto previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo.
Qualora il progetto di insediamento della nuova attivita' produttiva
sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza
regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta
dall'Autorita' competente partecipa sempre il Commissario della ZES
interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiamo condotto ad
un diniego di autorizzazione, il Commissario puo' chiedere
all'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione territoriale
il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di
una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi
pubblici coinvolti.».