Art. 15 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.Agli oneri di cui agli articoli 6, comma 1, e 11, comma 3,  della
presente legge, pari complessivamente a 1 milione di euro per  l'anno
2022, a 6.750.000 euro per l'anno 2023 e a  4.290.000  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Agli oneri di cui all'articolo 12, comma 7, pari a 10 milioni di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi  anni  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo del comma 200 dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.190  (Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2015): 
                «200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.»